Carta docente, ottemperanza sì ma astreinte negata per crisi finanziaria pubblica (TAR Veneto n. 802 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione e la condanna a dare esecuzione al giudicato, nominando, in caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta. L’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è automatica: la sua applicazione richiede una verifica concreta dei presupposti, alla luce delle peculiari condizioni del debitore pubblico e dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono costituire ragioni ostative, rilevabili come fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ., idonee a giustificare la mancata condanna della parte pubblica al pagamento della penalità di mora.
Il Fatto
La ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito come docente a tempo determinato. Con la sentenza n. 107/2025 il Tribunale di Treviso, sezione lavoro, aveva condannato l’Amministrazione a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, mediante l’accredito di € 500,00 per gli anni scolastici 2022 e 2023.
Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita, l’interessata ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione della Carta e dell’importo stabilito, oltre alla condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha verificato la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. La sentenza azionata è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, ed è stata notificata all’Amministrazione il 7 marzo 2025.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. L’inadempimento non è contestato: l’Amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato. Di conseguenza è stata condannata a costituire la Carta elettronica in favore della ricorrente, con accredito di € 500,00, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Decorso inutilmente tale termine, il Collegio ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di subdelegare, che dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stato liquidato alcun compenso commissariale.
La parte più rilevante riguarda la richiesta di astreinte. Il Collegio ha richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 15/2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. aggiunge al limite negativo della manifesta iniquità, proprio del codice di rito civile, quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative. Spetta al giudice dell’ottemperanza, con ampio potere discrezionale, verificare se le circostanze dedotte dal debitore pubblico assumano rilievo per negare o mitigare la sanzione.
Nella specie la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna al pagamento dell’astreinte, in linea con la giurisprudenza amministrativa richiamata. Tali ragioni ostative rilevano, ex art. 115 cod. proc. civ., come fatti notori. La domanda di condanna alla penalità di mora è stata pertanto respinta. Le spese di lite, liquidate in € 339,00, sono state poste a carico dell’Amministrazione, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.