Ambito non soggetto a trasformazione e bonifica ambientale (Cons. Stato n. 6331 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di governo del territorio, la classificazione di un’area come ambito non soggetto a trasformazione e la subordinazione di ogni utilizzazione alla previa bonifica costituiscono esercizio della discrezionalità pianificatoria non sindacabile nel merito, ove non affette da errori di fatto o da abnorme illogicità. La bonifica non integra di per sé trasformazione urbanistica, ma attività dovuta per riparare a un illecito ambientale, e la destinazione a verde e attrezzature indica il parametro per misurare l’eventuale superamento delle concentrazioni soglia di inquinanti, non un’implicita vocazione edificatoria dell’area. Non è contraddittoria la qualificazione di un sito ad un tempo come area di pregio ecologico e come area degradata, perché il degrado impone di salvare il salvabile ed evitare interventi peggiorativi ulteriori. Nessuna norma, in particolare l’art. 10 della l.r. Lombardia n. 12/2005, impone di collocare gli ambiti non soggetti a trasformazione al di fuori del tessuto urbano consolidato.
Il Fatto
Gli appellanti sono proprietari nel Comune di Baranzate di un terreno di circa 55.000 mq, comprendente l’ex cava Ronchi, classificato dal nuovo PGT come ambito non soggetto a trasformazione. Sul sito, dapprima oggetto di attività estrattiva autorizzata e poi riempito abusivamente con rifiuti, è stata accertata una grave compromissione ambientale, con condanna dei precedenti proprietari al risarcimento del danno ambientale.
Con due deliberazioni consiliari del 2020 e del 2021 il Comune ha adottato e approvato il nuovo PGT, respingendo l’osservazione dei proprietari che chiedevano la classificazione dell’area come ambito di trasformazione ambientale e urbana. Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso; gli appellanti hanno impugnato la sentenza con otto motivi.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Il primo motivo, che assume un cattivo uso dei criteri di sindacato sulla discrezionalità urbanistica, è infondato: il giudice di primo grado ha correttamente applicato i criteri e si è limitato a ritenere non abnormi né manifestamente illogiche le scelte comunali.
Il secondo motivo è parimenti infondato. Né l’art. 10 della l.r. Lombardia n. 12/2005, che assegna al Piano delle regole la competenza a individuare gli ambiti non soggetti a trasformazione senza prescrivere nulla sulla loro localizzazione, né il § 4.3.4 della d.G.R. n. VIII/1681 del 2005, che fa salve le specificità territoriali dei singoli Comuni, impongono di collocarli fuori dal tessuto urbano consolidato. La bonifica, d’altro canto, non è una trasformazione urbanistica, ma atto dovuto per riparare a un illecito; la destinazione a verde e attrezzature rappresenta il parametro per misurare l’eventuale superamento delle concentrazioni soglia di inquinanti.
I motivi terzo, quinto e sesto, esaminati congiuntamente, sono infondati. Non vi è contraddittorietà fra la qualificazione come ambito non soggetto a trasformazione e la destinazione a verde: è logico non consentire uso alcuno dell’area se non previa bonifica, dato il degrado non contestato, e non pregiudicare l’attuazione dell’ambito MIND. Quanto al presunto contrasto fra pregio ecologico e compromissione ambientale, la Sezione richiama il principio della costante giurisprudenza amministrativa, per cui il degrado di una zona non fa venir meno l’esigenza di valorizzarla e impone di salvare il salvabile.
Anche il quarto motivo è respinto: dal confronto fra testo originario e testo emendato dell’osservazione dell’ufficio comunale non emergono mutamenti sostanziali idonei a fondare una contraddittorietà. Il settimo motivo è infondato perché la destinazione ai fini della bonifica è costituita dalla destinazione a verde e attrezzature.
Quanto all’ottavo motivo, relativo alle porzioni marginali dell’area non interessate dalla compromissione, la parte non allega le ragioni per cui esse avrebbero meritato una diversa destinazione. L’appello è respinto, con condanna degli appellanti alle spese di lite.
Nota della Redazione
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