Carta docente, ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Sicilia n. 174 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’avvenuto passaggio in giudicato del titolo esecutivo e la regolarità della sua notificazione all’amministrazione debitrice, quindi condanna l’amministrazione a dare esecuzione alla pronuncia nel termine assegnato. La penalità di mora prevista dall’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, co. 781, lett. a), della l. n. 208/2015, si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria. Essa decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza sino all’integrale pagamento e comunque non oltre il termine assegnato per l’adempimento spontaneo, poiché oltre tale limite si attiva l’intervento sostitutivo del commissario ad acta, che renderebbe iniqua l’ulteriore fruizione del rimedio.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. n. 107 del 2015, per determinati anni scolastici, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare il relativo importo mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994.
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, la fissazione di una somma a titolo di astreinte e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma non ha dedotto di avere già corrisposto quanto dovuto né ha eccepito fatti modificativi o estintivi del credito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la sentenza dispone una condanna pecuniaria a carico dell’amministrazione resistente, che la stessa è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità e i termini di legge per la notificazione della pronuncia all’amministrazione scolastica debitrice. L’inerzia della resistente, che non ha provato l’avvenuto pagamento né allegato cause estintive del credito, ha fondato l’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale ha quindi condannato l’amministrazione a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza, con interessi legali o rivalutazione determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega, chiamato a provvedere entro un ulteriore termine di sessanta giorni, con oneri a carico del Ministero.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio ha richiamato l’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, co. 781, lett. a), della l. n. 208/2015, che ne estende l’applicazione alle condanne di natura pecuniaria. Nel caso concreto l’inadempimento si era protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentavano particolare complessità e il Ministero non aveva rappresentato altre ragioni ostative: l’applicazione della penalità non determinava quindi un effetto manifestamente iniquo.
La penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione della pronuncia fino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato all’amministrazione, dovendo oltre tale soglia attivarsi in via sostitutiva il commissario. Nel mandato di quest’ultimo è compreso anche il pagamento dell’eventuale penale maturata, con successiva relazione al Tribunale e liquidazione del compenso, se dovuto, con separato decreto ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite, liquidate in favore della ricorrente secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, sono poste a carico della soccombente.
Nota della Redazione
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