La scelta tecnica dei requisiti di fornitura nella lex specialis non è sindacabile in via cautelare se non arbitraria (TAR Lombardia n. 849 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La predisposizione della lex specialis di gara costituisce espressione dell’ampia discrezionalità della Stazione appaltante, il cui esercizio non è sindacabile in sede cautelare laddove non risulti arbitrario o illogico. La scelta di richiedere requisiti tecnici di maggiore robustezza e durabilità dei beni oggetto di fornitura, motivata da esigenze funzionali legate alle condizioni climatiche di utilizzo, non appare irragionevole. L’ammissibilità del gravame avverso clausole dal tenore escludente non comporta di per sé la sussistenza del fumus boni iuris. Nella comparazione degli interessi, la prevalenza dell’interesse pubblico alla celere conclusione della procedura di affidamento di un servizio essenziale può giustificare il rigetto dell’istanza cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il bando di gara, il disciplinare e il capitolato speciale relativi alla procedura aperta per l’affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura di mastelli in polipropilene destinati alla raccolta differenziata, comprensiva della distribuzione alle utenze domestiche. La contestazione riguardava, in particolare, le clausole della lex specialis che imponevano requisiti di maggiore robustezza e durabilità dei contenitori.
La ricorrente chiedeva l’annullamento previa sospensione dell’efficacia degli atti di gara, unitamente ai chiarimenti resi dalla Stazione appaltante in data 8 e 9 giugno 2026. Si costituiva in giudizio la società resistente, affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, deducendo la legittimità delle scelte compiute in sede di predisposizione della documentazione di gara.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità del gravame, ritenendo il ricorso ammissibile in presenza di clausole dal tenore escludente, idonee a ledere l’interesse della ricorrente a partecipare alla procedura. Ha quindi proceduto alla verifica della sussistenza del fumus boni iuris, requisito necessario per la concessione della misura cautelare richiesta.
Nel merito della valutazione prognostica, il Collegio ha richiamato il consolidato principio per cui la predisposizione della lex specialis è rimessa all’ampia discrezionalità della Stazione appaltante. Tale discrezionalità è sindacabile solo nei limiti dell’arbitrarietà e della manifesta illogicità della scelta compiuta. Nella fattispecie, la determinazione di richiedere mastelli maggiormente robusti e durevoli è risultata sorretta da una motivazione adeguata, rinvenibile nella relazione del responsabile unico del procedimento.
La scelta tecnica è stata motivata dalla necessità di ridurre il numero delle rotture e delle conseguenti sostituzioni nel corso della vita utile dei contenitori, in ragione delle condizioni climatiche particolarmente ventose in cui gli stessi devono essere utilizzati. Tale giustificazione è stata ritenuta dal Collegio ragionevole e non arbitraria, trattandosi di esigenze funzionali direttamente correlate alla finalità di garantire l’efficienza del servizio di raccolta dei rifiuti. Il Tribunale ha pertanto escluso che l’esercizio del potere discrezionale abbia assunto caratteri di illogicità manifesta.
Con riguardo al requisito del danno grave e irreparabile, il Collegio ha proceduto alla comparazione degli interessi coinvolti, ritenendo prevalenti quelli della Stazione appaltante, attesa la necessità di acquisire la fornitura per lo svolgimento dell’essenziale servizio di raccolta dei rifiuti. Rilevante è apparsa anche la circostanza che il finanziamento utilizzato fosse condizionato alla celere conclusione della procedura, con la previsione della fornitura e distribuzione dei mastelli per il vetro entro il 28 febbraio 2027.
Alla luce delle considerazioni svolte, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare e ha compensato le spese della fase, fissando l’udienza pubblica di trattazione del merito.
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Nota della Redazione
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