Legittimazione passiva ASL, giudicato interno e appello incidentale (Cass. civ. Sez. I n. 25012 del 06.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o mediante un’enunciazione indiretta che ne sottenda chiaramente ed inequivocamente la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone possibile il rilievo officioso ai sensi dell’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329, secondo comma, cod. proc. civ. La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché la relativa questione è soggetta alle preclusioni previste per ciascun grado. Nelle azioni promosse da soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione, la legittimazione passiva spetta alle aziende sanitarie locali, salvo che una disposizione regionale o un provvedimento dell’autorità regionale, richiamato in ambito contrattuale, indichino un diverso ente incaricato del pagamento.

Il Fatto

Una struttura sanitaria privata accreditata ha convenuto in giudizio, davanti al Trib. Roma, l’azienda sanitaria locale competente e la Regione, chiedendo la condanna al pagamento dei corrispettivi per prestazioni di diagnostica di laboratorio eseguite negli anni 2010-2013. La ricorrente assumeva l’indebita applicazione dello sconto tariffario previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), legge n. 296/2006, asseritamente circoscritto al solo triennio 2007-2009, e domandava anche gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002.

Il Tribunale negava la legittimazione passiva della Regione e riconosceva in astratto quella dell’azienda sanitaria, rigettando nel merito le domande. In appello l’azienda, rimasta vittoriosa, eccepiva solo con la comparsa conclusionale il proprio difetto di legittimazione passiva. La Corte d’appello di Roma accoglieva in parte il gravame e condannava l’azienda al pagamento della somma richiesta, con gli interessi. Ricorre per cassazione l’azienda sanitaria.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibili tutti e quattro i motivi. Il primo non censura la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello aveva rilevato un duplice ordine di ragioni, ossia che il Tribunale si era espresso sulla legittimazione passiva sostanziale e che l’azienda non aveva impugnato quel dictum, con formazione del giudicato interno. Il motivo non si confronta con tale rilievo e non lo scalfisce.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la titolarità della posizione soggettiva è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito, non alla legitimatio ad causam. Da ciò discende che l’eccezione respinta in primo grado, anche solo implicitamente, deve essere devoluta in appello mediante appello incidentale: la mera riproposizione in comparsa conclusionale è insufficiente, perché opera il giudicato interno ex art. 329, secondo comma, cod. proc. civ. e non è ammesso il rilievo officioso.

Il secondo motivo è inammissibile perché la Corte territoriale ha deciso in conformità all’elaborazione delle Sezioni Unite n. 34301 del 2025: nelle azioni promosse da soggetti che erogano prestazioni in regime di convenzione, la legittimazione passiva spetta all’azienda sanitaria, salvo che una legge regionale o un provvedimento regionale richiamato nel contratto indichino un diverso ente. L’azienda non ha indicato né una disposizione regionale né un provvedimento specifico e autosufficiente. Il motivo, denunciando la violazione di un intero corpo normativo, non consente di individuare la norma violata.

Il terzo motivo è inammissibile perché la Corte d’appello si è allineata alla giurisprudenza di legittimità: lo sconto tariffario dell’art. 1, comma 796, lett. o), legge n. 296/2006 è limitato al triennio 2007-2009, come conferma il carattere transitorio sottolineato dalla Corte cost. n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010. Il meccanismo è espressione di un bilanciamento non derogabile in via negoziale.

Il quarto motivo è parimenti inammissibile. Le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate hanno natura di transazione commerciale ex art. 2, primo comma, lett. a), d.lgs. n. 231/2002, se rispettato il regime delle tre A. L’azienda non ha disconosciuto la stipulazione, dopo l’8.8.2002, di un contratto scritto. Sulla pretesa impossibilità della prestazione grava sul debitore l’onere di deduzione e prova, che qui manca. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *