Danno da ritardato accreditamento di struttura sanitaria: giurisdizione del giudice amministrativo (Cass. civ. Sez. Un. n. 22497 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno da ritardato rilascio dell’accreditamento a una struttura sanitaria privata appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. L’accreditamento, presupponendo una valutazione discrezionale dei requisiti soggettivi del richiedente e del quadro complessivo dell’offerta sanitaria, costituisce una concessione che non rimuove un limite all’esercizio di un diritto preesistente ma attribuisce al soggetto accreditato la facoltà, prima inesistente, di stipulare contratti con le singole Aziende sanitarie locali. Il danno da ritardo non è riconducibile alla lesione dell’affidamento sulla correttezza dell’attività provvedimentale della P.A., il quale implica l’esistenza di un provvedimento solo apparentemente legittimo e non il mero auspicio della sua adozione.
Il Fatto
Una società titolare di una casa di cura conveniva in giudizio la Regione, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente patiti per il mancato tempestivo rilascio dell’autorizzazione a erogare prestazioni sanitarie in regime di accreditamento istituzionale, a fronte dell’istanza presentata nel 1998 e accolta solo nel 2006. La società lamentava la violazione dei principi di correttezza e buona fede, sostenendo di essere stata indotta a confidare nel prossimo accreditamento e a effettuare investimenti che diversamente non avrebbe realizzato.
Il giudice di primo grado dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; la Corte d’appello confermava la decisione, attribuendo la cognizione della domanda risarcitoria al giudice amministrativo. La società proponeva ricorso per cassazione; la terza Sezione civile trasmetteva gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, vertendosi su questione di giurisdizione non ancora risolta.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, nel ricostruire la natura del rapporto tra strutture sanitarie private ed ente pubblico, hanno richiamato il consolidato orientamento che qualifica l’accreditamento come concessione di pubblico servizio. Tale qualificazione non è stata modificata dal regime introdotto dal d.lgs. n. 502/1992: la struttura, a seguito dell’accreditamento, viene inserita in modo continuativo nell’organizzazione della P.A. e assume la qualifica di soggetto erogatore di un servizio pubblico.
La Corte ha applicato il principio espresso nella recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 8693 del 2026, relativa a controversia analoga, secondo cui la domanda risarcitoria per ritardato rilascio dell’accreditamento appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. La decisione si fonda sulla natura concessoria dell’accreditamento, che implica una valutazione discrezionale e attribuisce una facoltà prima inesistente, rendendo il provvedimento non meramente ricognitivo di un diritto preesistente.
I giudici di legittimità hanno inoltre escluso che il danno potesse essere ricondotto alla lesione dell’affidamento sulla correttezza dell’attività provvedimentale della P.A. Tale forma di lesione, devoluta comunque alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie riservate, presuppone l’esistenza di un provvedimento solo apparentemente legittimo, non il mero auspicio della sua adozione. Solo al di fuori delle materie di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a. la domanda risarcitoria per lesione dell’affidamento potrebbe appartenere al giudice ordinario.
La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, confermando la giurisdizione del giudice amministrativo e condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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