Revocazione dell’ordinanza di improcedibilità per mancanza di relata di notifica (Cass. civ. Sez. III n. 7340 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, l’omesso deposito della relata di notifica della sentenza di appello determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione. Nella notifica eseguita in via telematica la relata è il messaggio di posta elettronica con cui la notificazione è stata effettuata. Il giudice di legittimità non può supplire alla carenza documentale con elementi che non rientrino nella disponibilità materiale della parte interessata. La condanna alle spese di legittimità conseguente all’improcedibilità non è autonomamente impugnabile per revocazione se il motivo si risolve nella mera deduzione della caducazione della statuizione come effetto dell’auspicato accoglimento.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per revocazione avverso l’ordinanza con cui la Corte aveva dichiarato improcedibile la sua impugnazione, per omesso deposito della copia notificata della sentenza della Corte d’appello. Con il medesimo provvedimento era stata disposta la condanna alle spese del giudizio di legittimità.

Il ricorso si articola in due motivi: violazione delle norme sul termine di impugnazione e sull’improcedibilità, con deduzione del difetto di motivazione e della nullità del procedimento; illegittimità della condanna alle spese conseguente all’improcedibilità. Resistono con separati controricorsi i condomìni e alcuni condomini, mentre un altro originario ricorrente è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo che, in tema di revocazione dei propri provvedimenti, sono consolidati i principi sull’esatta configurazione dell’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamando sul punto la motivazione resa da Cass. Sez. Un., ord. n. 20013 del 19.07.2024.

Il primo motivo è infondato. In atti non risultava depositata la relata di notifica della sentenza d’appello che i ricorrenti dichiaravano essere stata loro notificata. Il ricorrente ha depositato, insieme al ricorso per revocazione, lo stesso atto che assumeva di aver prodotto nel giudizio di legittimità: da tale documentazione non emerge la relata, la quale, in caso di notifica telematica, è il messaggio di posta elettronica con cui la notifica è stata eseguita.

Proprio tale carenza aveva correttamente fondato la declaratoria di improcedibilità, in coerenza con Cass. Sez. Un. n. 9005 del 16.04.2009. Né era stata offerta la prova della presenza della copia notificata nel fascicolo di alcuna delle parti al momento della decisione, secondo elementi estranei alla disponibilità materiale della parte interessata e diversi dall’indice vistato dalla cancelleria, come chiarito da Cass. n. 10517 del 21.05.2015. La motivazione aggiuntiva sull’inammissibilità dei motivi rende, in ogni caso, non decisivo ogni eventuale errore sul punto.

Il secondo motivo è inammissibile. Esso non deduce alcun autonomo e specifico vizio di legittimità della statuizione sulle spese, ma ne prospetta la caducazione come conseguenza dell’auspicato accoglimento del ricorso, presentandosi così come un “non motivo”, secondo Cass. n. 17330 del 31.08.2015, Cass. n. 22478 del 24.09.2018 e Cass. n. 34412 del 23.11.2022.

Il ricorso è dunque rigettato; le spese seguono la soccombenza nei confronti dei controricorrenti ritualmente costituiti, mentre nulla è liquidato verso l’intimato e verso il condominio costituitosi con controricorso sottoscritto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte. La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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