Impugnazioni plurime e consumazione del potere: inammissibile il ricorso dopo il reclamo (Cass. civ. Sez. III n. 7260 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione della prima impugnazione equivale, tanto per il notificante quanto per il destinatario, alla notificazione della sentenza e fa decorrere il termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. per proporre l’impugnazione ulteriore. Ne consegue che, una volta esperita l’impugnazione presso il giudice diverso, il ricorso per cassazione può essere proposto solo prima che intervenga la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della prima impugnazione. Operando il principio di consumazione del potere di impugnazione, il ricorso per cassazione notificato dopo quella declaratoria è inammissibile, perché tardivo rispetto al termine breve decorrente dalla notificazione della prima impugnazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva agito nei confronti del Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 35 ter l. 354/1975, chiedendo il risarcimento del danno per la detenzione subita in condizioni asseritamente inumane per 274 giorni, tra il 16.5.2019 e il 14.2.2020.

Il Tribunale adito rigettò il ricorso con decreto, ritenendo che lo spazio disponibile in cella fosse stato per la maggior parte del periodo superiore ai quattro metri quadrati e che le condizioni generali di detenzione fossero adeguate. Avverso quel decreto il ricorrente propose reclamo dinanzi alla Corte d’appello, che lo dichiarò inammissibile, trattandosi di provvedimento non reclamabile. Solo dopo tale declaratoria il ricorrente notificò il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di tardività del ricorso, rilevando che il decreto del Tribunale non era soggetto a reclamo ai sensi dell’art. 35 ter, comma terzo, l. 354/1975. Il ricorrente, tuttavia, aveva comunque esperito il reclamo dinanzi alla Corte d’appello, che lo aveva dichiarato inammissibile.

Il nodo giuridico concerne il rapporto tra impugnazioni plurime avverso lo stesso provvedimento. La Corte richiama l’art. 358 cod. proc. civ. e il principio di consumazione del potere di impugnazione, già affermato con riguardo sia all’appello sia al ricorso per cassazione, secondo cui l’atto di impugnazione dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto.

Il passaggio centrale è quello secondo cui la notificazione di un’impugnazione equivale, per entrambe le parti, alla notificazione della sentenza, facendo decorrere il termine breve ex art. 325 cod. proc. civ. per proporre altro tipo di impugnazione. La Corte richiama sul punto i propri precedenti, tra cui Cass., sez. III, 23 maggio 2011, n. 11308, Cass., sez. II, 15 marzo 2023, n. 7448 e Cass., sez. III, 20 novembre 2020, n. 26427.

Da tale premessa discende che, una volta proposta l’impugnazione dinanzi al giudice diverso, la possibilità di esperire il ricorso per cassazione presuppone che questo sia notificato prima della eventuale declaratoria di inammissibilità della prima impugnazione. La scienza legale del provvedimento impedisce la presentazione sequenziale della seconda impugnazione dopo la declaratoria di inammissibilità della prima. Pertanto il ricorso, notificato solo dopo la pronuncia della Corte d’appello, risulta tardivo. La Corte lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, dando atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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