Mediazione tributaria e ingiunzione del concessionario della riscossione (Cass. civ. Sez. V n. 3923 del 16.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo, prevista dall’art. 17-bis, comma 9-bis, d.lgs. n. 546/1992, opera nei confronti dell’ente impositore e non si estende al concessionario della riscossione. Quest’ultimo, quale titolare di una funzione distinta, non è destinatario dell’obbligo di astensione dagli atti pregiudizievoli alla mediazione, salvo il rapporto di delegazione con l’ente previsto dall’art. 23, comma 3, d.lgs. n. 546/1992. L’ingiunzione di pagamento emessa dal concessionario durante il termine di mediazione non è atto riscossivo e non determina alcuna nullità. La cartella di pagamento, nel sistema del d.P.R. n. 602/1973, assolve unitamente le funzioni di titolo esecutivo e di precetto e non rientra perciò negli atti che danno inizio alla fase esecutiva.
Il Fatto
I contribuenti propongono ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva accolto l’appello di un consorzio di bonifica, riformando la decisione di primo grado che aveva annullato le ingiunzioni di pagamento relative a contributi irrigui per l’annualità 2014.
Le ingiunzioni erano state emesse dal concessionario della riscossione durante il termine di mediazione avviato con il reclamo proposto avverso il precedente invito al pagamento dell’ente impositore. Il consorzio e il concessionario sono rimasti intimati in sede di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contesta la violazione dell’art. 17, comma 8, d.lgs. n. 546/1992. Secondo i ricorrenti, il divieto di atti pregiudizievoli durante la mediazione riguarderebbe anche la riscossione, perché la finalità deflattiva della disposizione imporrebbe una sospensione generalizzata del potere di riscuotere. La censura è priva di pregio.
La Corte muove dalla versione della norma introdotta dalla legge n. 147/2013, che ha modificato il comma 2 dell’art. 17-bis e aggiunto il comma 9-bis. Da questa disciplina si ricava che la sospensione opera entro i novanta giorni del procedimento di mediazione, non si applica nell’ipotesi di improcedibilità e non esclude gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta. Gli obblighi di astensione sono posti in capo all’ufficio, non al concessionario.
La funzione del concessionario è distinta da quella dell’ente impositore. Il rapporto di delegazione tra i due è disciplinato dall’art. 23, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e non dalla disposizione sulla mediazione. Il concessionario, quindi, non incorre nel divieto invocato dai ricorrenti e può assumere comportamenti propri rispetto all’ente impositore.
La Corte richiama poi la ricostruzione in tema di riscossione coattiva a mezzo ruolo. Nel sistema del d.P.R. n. 602/1973 la notificazione della cartella di pagamento è atto preliminare indefettibile del pignoramento e assolve unitamente le funzioni che, nell’espropriazione forzata codicistica, sono svolte dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Solo con il pignoramento inizia la fase esecutiva, con la conseguenza che la cartella non rientra nell’alveo degli atti riscossivi. Il riferimento è a Cass. n. 36649 del 2021 e a Cass. n. 22211 del 2019.
Il secondo motivo, relativo alla condanna alle spese del doppio grado, è dichiarato inammissibile. Il sindacato di legittimità sul governo delle spese è ammesso solo quando il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Nella specie i giudici regionali hanno correttamente condannato i soccombenti, rientrando nel loro potere discrezionale la valutazione dell’opportunità di una compensazione.
Il ricorso è rigettato, senza attribuzione delle spese del giudizio di legittimità per non aver l’intimato svolto attività difensiva, con la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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