Esenzione IMU per le cappelle gentilizie censite in categoria B/7 (Cass. civ. Sez. 5 n. 17937 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La classificazione catastale di un immobile nella categoria B/7, riferita a cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto, costituisce indice presuntivo della destinazione esclusiva dell’immobile all’esercizio del culto, come definito dal canone 1226 del codex iuris canonici, ed è sufficiente per beneficiare dell’esenzione dall’IMU prevista dall’art. 7, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 504/1992, richiamato dall’art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011. In materia di vizi dell’avviso di accertamento, qualora il giudice tributario sia pervenuto all’esame del rapporto sostanziale, deve ritenersi implicitamente disattesa l’eccezione di nullità dell’atto per carenza motivazionale. Il ricorso per cassazione che censuri la motivazione dell’avviso di accertamento deve riportarne testualmente il contenuto rilevante, a pena di inammissibilità per difetto di autosufficienza ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ.. È inammissibile l’impugnazione proposta senza un interesse concreto, non potendo consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento per il parziale versamento dell’IMU relativa all’anno 2017, riguardante la proprietà di vari immobili nel Comune di Napoli. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, mentre la Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, in parziale riforma, riconosceva l’esenzione per l’abitazione principale sita in Via Carlo Poerio n. 89/A, ma la negava per una cappella gentilizia ubicata alla Via Ponti Rossi, censita in catasto in categoria B/7, ritenendo non dimostrato l’utilizzo esclusivo quale luogo di culto.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, lamentando l’omessa pronuncia sulla censura di carenza motivazionale dell’avviso, il difetto di motivazione dell’atto impositivo, l’erroneo fondamento dell’esenzione per l’abitazione principale, la mancata applicazione dell’esenzione per la cappella gentilizia e l’errata compensazione delle spese di lite. Il Comune di Napoli si costituiva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, affermando che il giudice di appello, pronunciandosi nel merito, ha implicitamente disatteso l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento, non ricorrendo il vizio di omessa pronuncia di cui all’art. 112 cod. proc. civ., che richiede la totale pretermissione del provvedimento indispensabile alla soluzione del caso.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non avendo il contribuente riportato testualmente il contenuto dell’avviso impugnato, sia per l’impropria riconducibilità della censura al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che riguarda l’omesso esame di un fatto decisivo e non la violazione di norme di diritto. Parimenti inammissibile è stato ritenuto il terzo motivo, per difetto di interesse del contribuente a censurare la sentenza nella parte in cui gli aveva riconosciuto l’esenzione per l’abitazione principale, ancorché sulla base di una pronuncia di illegittimità costituzionale ritenuta non conferente.
Il quarto motivo è stato invece accolto. La Corte ha ricostruito il quadro normativo, rammentando che l’art. 7, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 504/1992 esenta dall’ICI i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e che tale esenzione è richiamata per l’IMU dall’art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011. Dando continuità all’orientamento secondo cui le cappelle private beneficiano dell’esenzione in quanto funzionali a rendere agevole l’esercizio del culto per chi ne abbia la disponibilità, la Corte ha affermato che la classificazione catastale in categoria B/7 costituisce indice presuntivo di tale destinazione, non essendo richiesta alcuna ulteriore prova specifica da parte del contribuente.
Il quinto motivo è stato rigettato, ritenendo la compensazione delle spese disposta dal giudice di merito sorretta da gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, rappresentate dal parziale accoglimento dell’appello e dal peso decisivo della sopravvenienza giurisprudenziale costituzionale. La Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ha riconosciuto l’esenzione IMU per l’immobile censito in categoria B/7 ove insiste la cappella privata, compensando integralmente le spese dei giudizi di merito e di legittimità.
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Nota della Redazione
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