Rimborso IRES: valore indeterminabile in caso di revocazione inammissibile e spese da riliquidare (Cass. civ. Sez. 5 n. 6024 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione per revocazione, l’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. è solo quello derivante da una falsa percezione materiale, non configurabile in caso di erronea o incompleta valutazione delle risultanze processuali; la mancata considerazione di un documento che non assume valore fidefaciente non integra tale errore, né è sindacabile in sede di legittimità la valutazione di non decisività operata dal giudice di merito. In caso di dichiarata inammissibilità della revocazione, il valore della causa è indeterminabile e la liquidazione delle spese processuali va effettuata in applicazione dei parametri vigenti al momento della decisione, con la riduzione del venti per cento per l’Amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari; la motivazione è doverosa solo in caso di scostamento dagli importi tabellari.
Il Fatto
La società ricorrente, cessionaria di un credito IRES, chiedeva il rimborso di somme maturate in un ampio arco temporale. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo il credito solo per i rapporti bancari imputabili con certezza alla società cedente, mentre la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio confermava tale statuizione. La società proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza e, separatamente, ricorso per revocazione avverso la medesima pronuncia, deducendo l’omessa considerazione di una dichiarazione resa dal soggetto formalmente intestatario dei conti correnti. Il giudice del gravame dichiarava inammissibile la revocazione e condannava la società al pagamento delle spese, liquidate in misura rilevante.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi, in applicazione analogica dell’art. 335 cod. proc. civ., attesa la connessione tra il giudizio di legittimità avverso la sentenza di appello e quello avverso la pronuncia sulla revocazione.
Quanto al ricorso avverso la sentenza che ha dichiarato inammissibile la revocazione, il primo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha ricostruito la nozione di errore di fatto revocatorio, precisando che lo stesso non è configurabile quando il giudice abbia omesso di valutare un documento privo di efficacia fidefacente. Nel caso di specie, la dichiarazione della società intestataria dei conti non era idonea a dimostrare con certezza la riferibilità dei rapporti alla società cedente, non presentando il requisito della decisività. Del pari infondata è risultata la censura relativa alla motivazione apparente: la sentenza di appello, pur aderendo alle argomentazioni del primo giudice, esponeva un autonomo percorso argomentativo, integrante un unico impianto motivazionale.
Accolti, invece, il secondo e il terzo motivo, relativi alla liquidazione delle spese processuali. La Corte ha affermato il diritto dell’Amministrazione finanziaria, assistita da propri funzionari, alla rifusione delle spese, con la riduzione del venti per cento dei compensi. Ha inoltre precisato che, essendo stata dichiarata l’inammissibilità della revocazione, il valore della causa è indeterminabile e la liquidazione doveva avvenire secondo i parametri del D.M. n. 147/2022, vigenti al momento della decisione, e non già secondo quelli del D.M. n. 55/2014. La somma liquidata, non rispettando detti parametri, ha comportato la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese, con rinvio per la nuova liquidazione.
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Nota della Redazione
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