Definizione agevolata perfezionata prima della notifica del ricorso: estinzione del giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 3964 del 16.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della controversia tributaria disciplinata dall’art. 1, commi 186-205, della legge n. 197/2022 si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti. Se il perfezionamento interviene quando il giudizio è ancora pendente e prima della notifica del ricorso per cassazione, e non sia stato adottato alcun diniego, non ricorre l’inammissibilità del ricorso, ma l’estinzione del giudizio, ai sensi dei commi 194 e 198. Gli effetti della definizione prevalgono su quelli delle pronunce non passate in giudicato anteriori all’entrata in vigore della legge. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non è dovuto il doppio contributo unificato, misura di natura sanzionatoria non estensibile in via analogica.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di Giustizia di secondo grado della Campania aveva rigettato l’appello principale dell’Ufficio e quello incidentale della società contribuente. La sentenza di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso della società avverso l’avviso di accertamento, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, per il 2016, costi non documentati, ammortamenti indeducibili e l’indebita detrazione dell’Iva in relazione a fatture ritenute soggettivamente inesistenti.

La società resiste con controricorso e deduce di avere presentato, in data 27 settembre 2023, domanda telematica di definizione agevolata, provvedendo al pagamento dell’importo dovuto in data 22 settembre 2023. Chiede pertanto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, essendosi la definizione perfezionata prima della notifica dello stesso, avvenuta l’11 ottobre 2023.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione in via preliminare, prima dell’esame dei motivi. La definizione agevolata riguarda le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado, compreso quello di cassazione, alla data dell’1 gennaio 2023.

Il collegio ricostruisce il procedimento dei commi 194-201. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi entro il 30 settembre 2023, con possibilità di rateazione. In caso di dichiarazione di volersi avvalere della definizione, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023. Il diniego dell’ente impositore va notificato entro il 30 settembre 2024 ed è impugnabile entro sessanta giorni; la dichiarazione di estinzione è suscettibile di revocazione entro il medesimo termine.

Nel caso concreto, la Corte rileva che il termine del 30 settembre 2023 è stato rispettato e che non risulta adottato alcun diniego della definizione, che pure poteva intervenire entro il 30 settembre 2024. Il perfezionamento, avvenuto il 27 settembre 2023, si colloca dopo la sentenza impugnata e prima della notifica del ricorso.

Da qui la qualificazione dell’esito: non l’inammissibilità del ricorso, come sostenuto dalla controricorrente, ma l’estinzione del giudizio, in ossequio alla giurisprudenza della stessa Sezione (Sez. V n. 25018 del 2023; Sez. V n. 26423 del 2023; Sez. V nn. 26649, 26650 e 26653 del 2023). Il collegio richiama anche Cass. n. 7547 del 2024 in ordine alla revocazione dell’estinzione.

Le spese restano a carico di chi le ha anticipate, per la previsione specifica dei commi 197 e 198. Infine, la Corte esclude il doppio contributo unificato: la misura opera nei soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e, avendo carattere sanzionatorio, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (Sez. V n. 1420 del 2022).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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