IMU deducibile al 20% dall’IRES: questioni non fondate (Corte cost. n. 75/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha ritenuto legittima la regola che, per gli anni dal 2014 al 2018, consentiva alle imprese di dedurre dall’IRES solo il 20 per cento dell’IMU pagata sugli immobili strumentali. Le questioni sollevate sull’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011, nel testo sostituito dall’articolo 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, sono state dichiarate non fondate.
La norma. L’IRES colpisce il reddito complessivo netto, cioe’ i ricavi meno i costi sostenuti per produrli. La disposizione esaminata faceva un’eccezione. L’IMU versata sugli immobili strumentali, quelli cioe’ usati per l’attivita’ d’impresa, si poteva sottrarre dal reddito imponibile solo per un quinto. Il restante 80 per cento rimaneva un costo non deducibile. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 la quota era stata fissata al 30 per cento.
Il caso. I giudizi sono due, poi riuniti. Nel primo alcune societa’ avevano chiesto all’Agenzia delle entrate il rimborso dell’IRES pagata in piu’ per il 2018 a causa dell’indeducibilita’ dell’80 per cento dell’IMU. L’Agenzia ha rifiutato e la controversia e’ arrivata davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari. Nel secondo altre societa’ chiedevano lo stesso rimborso per gli anni 2014 e 2015, davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. Entrambi i giudici hanno sospeso i processi e si sono rivolti alla Corte costituzionale.
Il dubbio dei giudici. Per i rimettenti l’IMU sugli immobili strumentali e’ un costo certo, facilmente documentabile e pienamente collegato all’attivita’ d’impresa. Ammetterlo in deduzione solo in parte significherebbe tassare un reddito che in realta’ non c’e’, in contrasto con il principio di capacita’ contributiva dell’articolo 53 della Costituzione, e far pagare due imposte collegate allo stesso immobile. La percentuale del 20 per cento appariva poi arbitraria, perche’ non si capiva da quale calcolo derivasse, tanto piu’ che negli anni successivi e’ stata piu’ volte innalzata. Infine la regola penalizzerebbe chi investe gli utili nell’acquisto degli immobili rispetto a chi li prende in locazione, con violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione. Era richiamato anche l’articolo 23.
Le eccezioni respinte. L’Avvocatura dello Stato aveva chiesto di non entrare nel merito, sostenendo che i giudici avessero descritto in modo incompleto il quadro normativo. La Corte ha respinto le eccezioni: le ordinanze ricostruivano l’evoluzione delle regole sulla deduzione e spiegavano perche’ la norma andava applicata nei processi in corso.
La risposta della Corte. Nel 2020, con la sentenza n. 262, la Corte aveva dichiarato illegittima la versione originaria della norma, quella che per il 2012 vietava del tutto la deduzione. Qui la valutazione e’ diversa. La Corte ha ripercorso i passaggi normativi: nel 2013 viene introdotta la deducibilita’ al 20 per cento; una legge del 2018 la porta al 40 per cento, senza pero’ trovare mai applicazione; nel 2019 le percentuali vengono rimodulate al 50 e poi al 60 per cento, fino alla deducibilita’ totale per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2021. Questa sequenza mostra, secondo la Corte, un contemperamento non irragionevole tra le esigenze di bilancio e la coerenza del sistema tributario, senza trascurare la posizione delle imprese proprietarie di immobili strumentali. La deducibilita’ al 20 per cento e’ stata il primo passo di un adeguamento graduale, effettivamente compiuto dal legislatore, per correggere gli effetti distorsivi della riforma della fiscalita’ immobiliare locale.
Cosa cambia in pratica. Per gli anni dal 2014 al 2018 non cambia nulla. La norma resta in vigore e i giudici tributari dovranno applicarla: chi ha pagato l’IMU su immobili strumentali in quegli anni non puo’ recuperare, attraverso il rimborso della maggiore IRES, la parte di imposta non dedotta. La deducibilita’ integrale dell’IMU vale solo dal 2022, come stabilito dalle leggi successive, e la Corte non ne ha anticipato gli effetti agli anni precedenti.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/75