Inammissibile il ricorso che non trascrive le relate di notifica (Cass. civ. Sez. V n. 6290 del 09.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di specificità del ricorso, desumibile dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., esige la trascrizione integrale della relata medesima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo, qualora la relata sia strettamente funzionale alla comprensione della doglianza. I requisiti di contenuto-forma non sono fine a sé stessi, ma strumentali alla funzione del giudizio di legittimità. Inoltre, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio e decidere la causa nel merito, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

Il Fatto

La società contribuente impugnava la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973, deducendo la mancata rituale notifica delle cartelle sottostanti. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, riteneva le cartelle correttamente notificate a mani dell’impiegato addetto alla ricezione degli atti e considerava assorbite le ulteriori doglianze.

Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi. L’agente della riscossione resisteva con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, di formulazione analoga e sovrapponibili, sono dichiarati inammissibili per carenza di specificità ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. La Corte ribadisce che, quando si deduca l’omessa o viziata valutazione di documenti, occorre un resoconto sintetico ma completo del loro contenuto, con l’indicazione del luogo di produzione, per consentire la verifica sulla base del solo ricorso.

Con particolare riferimento alla notifica degli atti, il vizio della relata impone la trascrizione integrale della stessa. Nella specie la ricorrente, pur contestando per più profili la validità della notifica, non aveva riportato né prodotto le relate, strettamente funzionali alla comprensione del motivo, né indicato la sede dove reperirle.

Il terzo motivo, rubricato come violazione dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., è riqualificato come omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., con pertinente paradigma nell’art. 360, primo comma, n. 4. La Corte distingue l’omessa pronuncia, che concerne una domanda od eccezione autonomamente apprezzabile, dall’omessa motivazione su un punto decisivo di fatto.

Nel merito il motivo non è accolto: alla luce dell’art. 111 Cost., una volta accertata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte può decidere la causa nel merito se la questione è di puro diritto. Le questioni residue — omessa motivazione dell’avviso ex art. 7 l. n. 212/2000 e mancata indicazione del calcolo degli interessi — sono manifestamente infondate: gli interessi sono determinabili ex lege, con onere del debitore di provarne l’erroneità, e il ruolo è elemento non decisivo perché le cartelle sono identificate con il numero.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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