Notifica al mero destinatario non legittima l’impugnazione dell’atto intestato alla società (Cass. civ. Sez. V n. 12865 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La persona fisica alla quale sia stato notificato un atto impositivo che non rechi alcuna pretesa tributaria, neppure in via solidale o sanzionatoria, nei suoi confronti, essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità ed il potere rappresentativo in ragione dei quali la notifica gli è stata indirizzata. Il difetto di legittimazione ad causam è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e attiene alla sola allegazione della fattispecie giuridica prospettata, prescindendo dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. La mera ricezione della notificazione di un atto inequivocabilmente intestato a un soggetto diverso non attribuisce, di per sé sola, la qualità di destinatario sostanziale né il potere di impugnazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società con sede formale in Liechtenstein, ritenuta esterovestita e con sede effettiva in Italia, per Ires e Irap relative a un determinato anno d’imposta. L’atto, intestato alla sola società, contemplava un professionista quale rappresentante fiscale per soggetto non residente e a lui veniva notificato.
Il destinatario della notifica ha impugnato l’atto in proprio, negando di essere titolare di alcun potere rappresentativo della società. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, escludendo la qualità di amministratore di fatto e l’esterovestizione. La Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha invece ritenuto sussistente il potere rappresentativo sostanziale. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta preliminarmente, d’ufficio, la questione della legitimatio ad causam, intesa come diritto potestativo di ottenere una decisione di merito in base alla sola allegazione di parte. Tale difetto è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e va accertato alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’azione, restando distinto dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, che attiene al merito.
Dagli atti emerge che l’atto impositivo era diretto esclusivamente alla società, senza alcuna pretesa tributaria o sanzionatoria imputata alla persona fisica. I medesimi atti processuali del ricorrente, compresa la procura al difensore, non contengono alcuna spendita del nome sociale né allegano l’esercizio di poteri rappresentativi; anzi, escludono formalmente di agire in nome e per conto della società.
La Corte richiama un isolato precedente di segno opposto, Cass. n. 4622 del 2009, non massimato, superato da pronunce che hanno negato la legittimazione della persona erroneamente indicata come legale rappresentante della società destinataria dell’accertamento (Cass. n. 9282 del 2012; Cass. n. 7763 del 2019) e dell’amministratore di fatto (Cass. n. 26702 del 2022; Cass. n. 29474 del 2021). Se ne ricava il principio per cui la mera ricezione della notificazione di un atto inequivocabilmente diretto ad altri non legittima, di per sé sola, il ricevente all’impugnazione.
Quanto al supposto interesse derivante dall’attribuzione delle qualità di rappresentante fiscale e di amministratore di fatto, il Collegio osserva che nell’atto non vengono imputate alla persona fisica né obbligazioni d’imposta, neppure solidali, né sanzioni. Sarà nei confronti di eventuali atti impositivi, sanzionatori o di riscossione diretti nei suoi confronti che il ricorrente potrà far valere le proprie difese, ivi inclusa quella relativa all’insussistenza della qualità vantata.
Ne consegue il difetto di legittimazione del ricorrente e l’inammissibilità del ricorso introduttivo, con assorbimento dei motivi. La sentenza è cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ. e le spese del merito e di legittimità sono integralmente compensate in ragione del rilievo d’ufficio dell’inammissibilità.
Nota della Redazione
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