Contributi artigiani esclusi sui redditi da mera partecipazione a Srl (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4015 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore autonomo iscritto alla gestione previdenziale artigiani, per il quale sussistono i requisiti della tutela obbligatoria, deve includere nella base imponibile contributiva la totalità dei redditi d’impresa, come definiti dalla disciplina fiscale, restando esclusi i redditi di capitale. La mera partecipazione a una società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, genera reddito di capitale e non reddito d’impresa, con conseguente esonero dall’obbligo contributivo. La presenza dello schermo societario, che separa le vicende della società da quelle personali del socio, giustifica un trattamento differenziato rispetto alla partecipazione in società di persone.
Il Fatto
La vicenda origina da un avviso di addebito con cui l’INPS ha richiesto a un professionista iscritto al fondo previdenziale artigianato i contributi computati anche sul reddito di capitale derivante dalla partecipazione a una Srl, nella quale il socio non aveva prestato alcuna attività lavorativa.
Il Tribunale di Reggio Emilia ha accolto l’opposizione all’avviso. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 6 giugno 2019, ha confermato la decisione di primo grado, valorizzando la differenza tra reddito da partecipazione a società di capitali e reddito da partecipazione in una s.a.s., con esonero contributivo riconosciuto nel solo primo caso. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione delle disposizioni in materia di esclusione dell’obbligo contributivo; la controparte ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della corretta determinazione della base imponibile contributiva del lavoratore autonomo iscritto alla gestione artigiani. Il ricorso dell’INPS è dichiarato infondato, sul presupposto di un orientamento di legittimità già consolidato.
Il Collegio richiama la propria pronuncia Cass. n. 22901 del 19/08/2024, che ha precisato come il lavoratore autonomo iscritto alla gestione previdenziale per lo svolgimento di un’attività munita dei requisiti della tutela obbligatoria debba includere nella base imponibile la totalità dei redditi d’impresa, così come definiti dalla disciplina fiscale. Nel medesimo senso viene citata la precedente Cass. n. 21540 del 20/08/2019.
Il percorso argomentativo si fonda sul riparto tra le due categorie reddituali. Costituiscono reddito d’impresa i proventi derivanti dall’esercizio di attività imprenditoriale, ai sensi dell’art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986. Restano invece esclusi i redditi di capitale, quali quelli che scaturiscono dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, ai sensi dell’art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986.
Ne deriva il rigetto del ricorso. La Corte compensa integralmente le spese di lite, rilevando che l’orientamento di legittimità applicato si è definito solo in epoca successiva alla pronuncia impugnata. Viene inoltre dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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