Opposizione a intimazione di pagamento qualificata come opposizione all’esecuzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13572 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riscossione di contributi previdenziali, l’opposizione avverso l’intimazione di pagamento con cui si faccia valere l’omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo, ha la funzione di recuperare l’impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, presupposto indefettibile dell’intimazione, e deve essere qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., non come opposizione agli atti esecutivi. Ai fini della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla causa petendi e al petitum: l’opposizione all’esecuzione investe l’an dell’esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre l’opposizione agli atti esecutivi investe il quomodo, ossia le modalità con cui il creditore può agire in sede esecutiva.

Il Fatto

Il contribuente ha proposto opposizione avverso l’intimazione di pagamento notificatagli il 18 gennaio 2016, relativa a cartelle di pagamento recanti un importo complessivo per contributi, sanzioni e interessi. Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’opposizione, qualificandola come opposizione agli atti esecutivi e ritenendola tardiva rispetto al termine di venti giorni dalla notifica dell’intimazione.

Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi. L’ente previdenziale è rimasto intimato; l’agente della riscossione si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto affermato l’ammissibilità del ricorso. La corretta individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va compiuta in base al principio cd. dell’apparenza, con riferimento alla qualificazione dell’azione operata dal giudice adito, indipendentemente dalla correttezza di tale qualificazione e dal nomen iuris attribuito dalla parte.

Ne consegue che una sentenza emessa nel corso di un giudizio di opposizione esecutiva è impugnabile con l’appello, se l’azione sia stata qualificata come opposizione all’esecuzione, ovvero con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., qualora l’azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi. Nel caso di specie il ricorrente ha correttamente proposto ricorso in cassazione, a fronte di una declaratoria di inammissibilità per tardività.

Nel merito, la Corte ha ribadito che in sede esecutiva la qualificazione della domanda si fonda su causa petendi e petitum. Il contribuente, veicolando la contestazione attraverso l’impugnazione dell’intimazione di pagamento, ha inteso contestare non solo la regolarità delle notifiche, ma anche il titolo e il sottostante diritto ad agire in esecuzione, deducendo la nullità delle notifiche delle cartelle e l’intervenuta prescrizione del credito ai sensi dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995.

Le doglianze, quindi, non investivano la regolarità degli atti esecutivi, ma il diritto stesso dell’ente a procedere all’esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c., con conseguente qualificazione dell’azione come opposizione all’esecuzione. La Corte ha pertanto accolto il ricorso e cassato la sentenza con rinvio allo stesso Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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