Pluralità di rationes decidendi e inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. civ. Sez. I n. 4032 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente idonea a sorreggerla, la ritenuta infondatezza delle censure rivolte a una sola delle rationes decidendi rende inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza. Queste ultime, stante l’intervenuta definitività delle ragioni non censurate o ritenute corrette, non potrebbero comunque condurre alla cassazione della decisione. Il ricorso per cassazione deve inoltre cogliere effettivamente la ratio decidendi della pronuncia impugnata, non potendo indirizzare la contestazione verso una ragione diversa da quella posta a fondamento. La censura di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello suo proprio o da quello legale, mentre la mera doglianza di erroneo esercizio del prudente apprezzamento resta ammissibile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., nei soli limiti del sindacato sui vizi di motivazione.

Il Fatto

Una società in amministrazione straordinaria domandava l’ammissione al passivo del fallimento di altra società, deducendo di aver concluso con la fallita un contratto di cessione con riserva di proprietà di complessi aziendali. La cessionaria si era resa inadempiente ed era stata dichiarata fallita; per effetto dello scioglimento del contratto e della retrocessione delle aziende, la ricorrente assumeva di aver maturato crediti per costi sostenuti e anticipati, oltre che per il controvalore di beni non riconsegnati e per depositi cauzionali.

Il giudice delegato rigettava l’insinuazione, rilevando la nullità del contratto di cessione e, comunque, la mancata prova delle voci di credito. Il Tribunale di Milano, in sede di opposizione, confermava il rigetto sulla base di due distinti rilievi: la nullità del contratto definitivo per violazione degli artt. 62 e 63 d. lgs. 270/1999 e la mancata dimostrazione dei crediti vantati. La società proponeva ricorso per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo che la decisione impugnata poggia su una pluralità di ragioni tra loro distinte e autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla: da un lato la nullità del contratto, dall’altro la mancata prova delle ragioni di credito. I motivi investono i primi tre la ratio relativa alla nullità, gli altri la statuizione sulla carenza probatoria.

Applicando il principio della ragione più liquida, la Corte esamina anzitutto le censure sulla prova. Il quarto motivo è inammissibile: il tribunale ha tenuto conto della prospettazione della procedura opponente, la quale aveva dedotto l’inadempimento della cessionaria e la lesione del diritto alla restituzione dei depositi cauzionali, e ha rigettato la domanda per mancanza del fatto lesivo, costituito dal diniego della restituzione. Il mezzo, dunque, non coglie la ratio decidendi.

Il quinto motivo è parimenti inammissibile, sia per il medesimo vizio, sia perché non evidenzia criticità di diritto, mirando piuttosto alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito. Il settimo motivo è inammissibile per mancanza di decisività: i capitoli di prova concernevano l’avvenuta corresponsione di depositi cauzionali, circostanza già dimostrata per via documentale e priva di rilievo in assenza di prova della lesione del diritto di credito.

Quanto al sesto motivo, la Corte ne afferma la parziale infondatezza e la parziale inammissibilità. Il curatore non ha la libera disponibilità del diritto controverso in sede di verifica dello stato passivo, sicché il suo progetto non ha valore ricognitivo né vincola il giudice. La fattura proveniente da terzo estraneo al giudizio è atto a contenuto partecipativo, idoneo a offrire elementi probatori liberamente valutabili (Cass. 15037/2015). La censura ex art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo nei rigorosi limiti indicati da Cass., Sez. U., 20867/2020; il giudice di merito, del resto, non è tenuto a esaminare tutte le allegazioni, reputandosi implicitamente disattesi gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata (Cass. 29730/2020).

Da tali rilievi discende l’inammissibilità dei primi tre motivi: l’infondatezza delle censure mosse a una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre, che non potrebbero comunque condurre alla cassazione (Cass. 11493/2018, Cass. 2108/2012). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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