Opposizione a espulsione, la mancata comparizione non estingue il giudizio (Cass. civ. Sez. I n. 16439 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero, disciplinato dall’art. 18 d.lgs. n. 150/2011, la regola generale per cui la mancata comparizione delle parti impone la fissazione di una nuova udienza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., non trova applicazione. Il procedimento è connotato da celerità, semplificazione e officiosità dell’impulso, con cognizione circoscritta alla verifica dell’assenza del permesso di soggiorno. Ne segue che il rinvio della trattazione si giustifica solo in caso di irregolarità della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza. La mancata comparizione dell’opponente non comporta alcun provvedimento sanzionatorio sul piano processuale: il giudice adito, verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione, deve pronunciarsi comunque sul merito dell’impugnativa, non essendo ammesse pronunce di improcedibilità per disinteresse.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, impugna davanti al Giudice di Pace di Ragusa il decreto di espulsione emesso dal Prefetto. Ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza di comparizione, il difensore comunica l’impossibilità a presenziare per concomitanti impegni professionali, offrendo la disponibilità a partecipare da remoto e chiedendo, in subordine, di trattenere la causa in decisione.

All’udienza il giudice, preso atto dell’impedimento, rinvia. All’udienza successiva nessuna parte compare e il giudice rinvia ancora. All’udienza finale, nuovamente in assenza delle parti, il giudice di pace dispone a verbale la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del procedimento ai sensi degli artt. 309 e 181 cod. proc. civ. Contro tale decreto il ricorrente propone ricorso per cassazione con un unico motivo. Il Ministero dell’Interno e il Prefetto restano intimati.

La Motivazione della Corte

Il motivo è fondato. La Corte muove dalla constatazione che l’art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall’art. 34, comma 19, d.lgs. n. 150/2011, ha attribuito al giudice di pace la competenza sulle controversie di impugnazione del decreto prefettizio di espulsione, estendendo il rito sommario di cognizione. Il richiamo contenuto nell’art. 18 d.lgs. n. 150/2011 al rito semplificato opera, però, solo «ove non diversamente disposto» dal medesimo articolo, che al comma 7 impone la definizione del giudizio entro venti giorni dal deposito del ricorso.

Da qui la incompatible con il modello ordinario della regola della mancata comparizione. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, e in particolare la pronuncia che ha affermato il principio per cui la regola generale degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. non si applica al giudizio di impugnazione dell’espulsione amministrativa, trattandosi di procedimento caratterizzato da celerità, semplificazione e officiosità dell’impulso, confermata da una decisione dell’anno successivo.

La Corte intende dare continuità a tale indirizzo, estendendo il ragionamento alla materia del riconoscimento della protezione internazionale, dove, in caso di difetto di comparizione della parte alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità delle notificazioni, deve decidere nel merito, restando esclusa ogni pronuncia di improcedibilità per disinteresse. Il rito semplificato è dominato dall’impulso officioso, al pari del rito camerale della protezione internazionale.

Non vale a diversa conclusione il rinvio, contenuto nel primo comma dell’art. 18, al rito sommario di cognizione, perché la clausola di salvaguardia esclude l’automatica applicazione delle regole ordinarie. Se già nel procedimento in materia di asilo si esclude un provvedimento sanzionatorio per la mancata comparizione, a maggior ragione lo si deve escludere nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, che incide sul diritto di libertà della persona. Il giudice deve quindi pronunciarsi comunque sul merito, una volta verificata la ritualità degli atti.

Il ricorso è accolto e il decreto impugnato è cassato con rinvio al Giudice di Pace di Ragusa, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche a regolare le spese della fase di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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