Convalida accompagnamento frontiera e difesa del difensore di fiducia assente (Cass. civ. Sez. I n. 12447 del 11.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, l’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 non prevede un termine fisso di avviso al difensore di fiducia, ma solo che questi sia tempestivamente avvertito; la tempestività va valutata in relazione alla finalità di consentire la partecipazione del difensore all’udienza. È pertanto legittima la sostituzione con un difensore d’ufficio quando l’assenza del difensore di fiducia, all’orario fissato e dopo un congruo termine di tolleranza, resti priva di valida giustificazione, gravando sull’avvocato l’onere di assicurare la presenza anche mediante strumenti idonei al collegamento telematico. Nel procedimento di convalida il giudice è tenuto a verificare l’esistenza del diritto al ricongiungimento familiare, quale evenienza potenzialmente ostativa all’esecuzione dell’espulsione, ma i relativi rilievi devono essere stati sottoposti al giudice di pace. L’istanza di sospensiva non è proponibile nel giudizio di legittimità.
Il Fatto
Il giudice di pace ha convalidato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera dell’interessato, dopo udienza tenuta alla presenza del difensore di ufficio. L’interessato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. La controparte non si è costituita.
Il ricorrente deduce la violazione del diritto di difesa, per essere stato assistito in udienza da un difensore d’ufficio anziché dal difensore di fiducia, avvisato poco prima dell’udienza e impossibilitato a collegarsi da remoto per problemi tecnici. Censura inoltre la convalida sotto il profilo dei presupposti del provvedimento espulsivo e del ricongiungimento familiare, e formula infine istanza di sospensiva.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente la Corte rileva un’inesattezza nell’individuazione del provvedimento impugnato: il ricorso è dichiaratamente diretto avverso il decreto di convalida, ma il provvedimento convalidato non è il decreto di espulsione del Prefetto — che non necessita di convalida — bensì il decreto di accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore.
Su primo motivo, la Corte osserva che la convalida è procedimento che deve concludersi entro 48 ore e che non è previsto un termine fisso di avviso all’avvocato di fiducia, ma solo che sia tempestivamente avvertito ai sensi dell’art. 14, comma 4, del TUI. La tempestività va valutata in relazione alla finalità di consentire la partecipazione del difensore all’udienza, secondo il richiamato precedente Cass. n. 11099 del 10/05/2013.
Nel caso concreto, poiché era prevista la possibilità di partecipare da remoto e il giudice di pace ha atteso quasi due ore, il preavviso di un’ora rispetto all’udienza, poi differita alla fascia oraria successiva, non può ritenersi intempestivo. Quanto ai problemi tecnici, la Corte sottolinea che è onere dell’avvocato assicurare la presenza munendosi di strumenti idonei: nel ricorso i problemi sono genericamente indicati e si ammette implicitamente che il difetto derivava dal dispositivo del difensore, non da malfunzionamenti dei sistemi di giustizia. Il giudice, fissata l’udienza alle 11:15 e atteso il difensore per oltre un’ora e mezza, ha proceduto con il difensore d’ufficio solo alle 12:53: l’assenza è rimasta priva di valida giustificazione, sicché la sostituzione è legittima.
Sul secondo motivo, la Corte riconosce che in materia di immigrazione il giudice deve verificare il diritto al ricongiungimento familiare anche nella convalida, trattandosi di evenienza potenzialmente ostativa all’esecuzione dell’espulsione (Cass. n. 26563 del 23/11/2020). Tuttavia nessuno di tali rilievi è stato sottoposto al giudice di pace; gli argomenti difensivi contrastano con le dichiarazioni rese in udienza dall’interessato, che ha escluso di avere famiglia in Italia. La dedotta incomprensione linguistica non è suffragata dalla semplicità delle domande e dal tenore delle argomentazioni. Il terzo motivo, con cui si presenta istanza di sospensiva, è inammissibile, non essendo proponibile nel giudizio di legittimità. Ne consegue il rigetto del ricorso, con nulla sulle spese.
Nota della Redazione
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