Tariffe Agenzia demanio quali usi locali nella liquidazione della custodia (Cass. civ. Sez. II n. 4054 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’applicazione dell’art. 58 del d.P.R. n. 115/2002, in materia di liquidazione dei compensi al custode di beni sequestrati, deve attribuirsi valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati in fatto dalla loro osservanza abituale. Tale connotato può essere riconosciuto alle tariffe approvate dall’Agenzia del demanio. Escluso il riferimento all’equità, il giudice adito è tenuto a verificare se a tali tariffe possa attribuirsi il carattere di usi locali, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità. La verifica non può essere omessa sul presupposto della mancata argomentazione della parte.
Il Fatto
Una società aveva chiesto alla Corte d’appello di Roma la liquidazione del compenso per la custodia di tre colli contenenti beni sequestrati, mantenuti in custodia dal 28 settembre 2011 al 15 luglio 2021. Il decreto aveva riconosciuto una somma di euro 124,02, inferiore a quella richiesta di euro 1.668,85.
La società propose opposizione al decreto. La Corte d’appello respinse l’opposizione con ordinanza del 3 ottobre 2022, rilevando che la raccolta ufficiale degli usi della provincia di Roma non prevede nulla per la categoria delle merci varie e che era pertanto corretta l’applicazione in via residuale del protocollo siglato il 17 luglio 2013 tra il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica di Roma. Quanto alla pretesa basata sulle tariffe dell’Agenzia del demanio, la Corte territoriale rilevò che non era addotta alcuna giustificazione sul piano normativo. Avverso tale ordinanza la società ha proposto ricorso per cassazione; il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso censura la violazione degli artt. 112 e 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.. La ricorrente sostiene di avere ampiamente argomentato, nel ricorso in opposizione, l’applicabilità sul piano normativo delle tariffe dell’Agenzia del demanio quali usi locali, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello.
La Corte di cassazione ritiene il ricorso fondato. Il Collegio afferma di dovere assicurare continuità alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nell’applicazione dell’art. 58 del d.P.R. n. 115/2002 va attribuito valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati in fatto dalla loro osservanza abituale. Tale connotato può essere riconosciuto alle tariffe approvate dall’Agenzia del demanio. Sul punto il Collegio richiama, da ultimo, Cass. n. 7976/2024, alle cui argomentazioni rinvia, e Cass. n. 11553/2019.
Ne discende un preciso onere di verifica in capo al giudice di merito. Una volta esclusa la correttezza del riferimento all’equità, il giudice adito avrebbe dovuto accertare se, pur in assenza di tariffe validamente approvate ai sensi del citato art. 58, alle tariffe invocate potesse attribuirsi il carattere di usi locali, secondo le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di questa Corte. La Corte territoriale ha invece omesso tale verifica, basando il rigetto sulla pretesa mancanza di giustificazione normativa.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato è cassato, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, in persona di diverso magistrato.
Nota della Redazione
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