Ripetizione di somme dopo sentenza cassata: l’art. 389 c.p.c. resta un criterio di competenza funzionale (Cass. civ. Sez. 2 n. 21164 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di restituzione di somme corrisposte in esecuzione di una sentenza di merito successivamente cassata con rinvio deve essere proposta, ai sensi dell’art. 389 c.p.c., esclusivamente davanti al giudice del rinvio, in forza di una competenza funzionale che opera anche nell’ipotesi in cui il giudizio di rinvio non sia stato introdotto o si sia estinto per mancata riassunzione ex art. 393 c.p.c. L’azione restitutoria, funzionale alla restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia annullata, non segue le ordinarie regole di competenza, ma resta collegata alla vicenda sostanziale oggetto del giudizio conclusosi con la cassazione. Il foro del consumatore non trova applicazione in una controversia tra avvocato e cliente che non riguardi il pagamento di compensi professionali, bensì la ripetizione di spese legali corrisposte in forza di una sentenza poi cassata.
Il Fatto
Un avvocato, soccombente nei primi due gradi di un giudizio, aveva corrisposto all’altra parte le spese legali liquidate in suo favore. La sentenza d’appello era stata successivamente cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione, ma il giudizio non era stato riassunto nel termine perentorio, determinando l’estinzione dell’intero processo ai sensi dell’art. 393 c.p.c. L’avvocato aveva quindi proposto un autonomo giudizio di ripetizione delle somme versate, adducendo il venir meno dei titoli che le avevano giustificate, chiedendo che fosse applicata la disciplina consumeristica sul foro del consumatore. Il convenuto aveva eccepito l’incompetenza del Tribunale adito, ritenendo invece sussistente la competenza funzionale della Corte d’Appello quale giudice del rinvio ai sensi dell’art. 389 c.p.c. Il Tribunale di Forlì aveva accolto l’eccezione, declinando la propria competenza, e il ricorrente aveva proposto regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha scrutinato congiuntamente i motivi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, tutti incentrati sull’applicabilità del foro del consumatore e sul venir meno della competenza funzionale del giudice del rinvio a seguito dell’estinzione del processo. Sul primo profilo, la Corte ha chiarito che la disciplina consumeristica non opera nella specie, in quanto la controversia non riguarda il pagamento di compensi professionali tra avvocato e cliente, ma esclusivamente il credito restitutorio fatto valere ai sensi dell’art. 389 c.p.c. e relativo alle spese legali corrisposte in forza di una pronuncia poi cassata. Il rapporto tra le parti non era, pertanto, qualificabile come rapporto di consumo.
Sul secondo profilo, la Corte ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza cassata in sede di legittimità deve essere proposta esclusivamente davanti al giudice del rinvio, e non dinanzi al giudice competente secondo le regole ordinarie, anche quando il giudizio di rinvio non sia stato instaurato o si sia estinto. La Corte ha richiamato, in tal senso, diverse pronunce di legittimità, tra cui l’ordinanza n. 21901 del 2008 e l’ordinanza n. 20327 del 2013, precisando che il diritto alla restituzione, pur nascendo da una vicenda processuale, resta collegato alla vicenda sostanziale oggetto del giudizio e deve essere trattato dal giudice della fase processuale anteriore alla cassazione o da quello del giudizio di rinvio.
La Corte ha respinto la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite, ritenendo l’orientamento prevalente ormai consolidato, e ha giudicato isolate le pronunce che avevano seguito l’opposto indirizzo, tra cui le quattro sentenze c.d. gemelle del 2017 e una successiva pronuncia del 2024. Ha inoltre escluso la rilevanza dell’eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente, ritenendo la disciplina di cui agli artt. 336 e 389 c.p.c. giustificata dall’esigenza di affidare il giudizio sulle restituzioni al giudice della fase processuale anteriore alla cassazione.
In conclusione, la Corte ha dichiarato la competenza funzionale della Corte d’Appello di Bologna, dinanzi alla quale il giudizio avrebbe dovuto essere riassunto, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 336 c.p.c. – Effetti della riforma o della cassazione
- Art. 389 c.p.c. – Domande conseguenti alla cassazione
- Art. 393 c.p.c. – Estinzione del processo