Opposizione allo stato passivo e difese del curatore non costituito (Cass. civ. Sez. I n. 4117 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La curatela fallimentare che, pur non essendosi costituita in giudizio, partecipi all’udienza di opposizione allo stato passivo in qualità di mera parte, limitandosi a esporre circostanze di fatto già desumibili dagli atti e non contestate, non comprime il diritto di difesa dell’opponente. È pertanto inammissibile, per difetto di specificità, il motivo con cui si deduca la violazione delle regole sul contraddittorio senza indicare quali difese sarebbero state svolte in pregiudizio della controparte e quali deduzioni si sarebbero volute replicare. Parimenti inammissibile è la doglianza sull’omesso esame del fatto storico della rottura del server aziendale, quando il giudice di merito abbia espressamente valutato la circostanza come allegata e non provata. Le istanze istruttorie articolate solo all’udienza, quando le preclusioni dell’art. 99 l. fall. sono già maturate, non possono fondare un motivo di ricorso generico sulla loro mancata ammissione.

Il Fatto

Un soggetto, già amministratore di una società poi dichiarata fallita, proponeva domanda di insinuazione in prededuzione al passivo, per un credito di euro 101.399,67 vantato a titolo di rimborso di pagamenti effettuati a favore di terzi, qualificandoli come finanziamenti soci. Il Giudice Delegato rigettava la domanda e l’opposizione proposta avverso tale rigetto era respinta dal Tribunale di Forlì con decreto depositato nel dicembre 2021.

Il giudice di primo grado riteneva assorbente l’inammissibilità della domanda per mancata prova della non imputabilità del ritardo nel deposito. Osservava che la rottura del server aziendale era stata solo allegata e non dimostrata, che mancava un principio di prova sull’imputazione del ritardo agli istituti di credito e che, per la carica rivestita nella società fallita, era implausibile l’ignoranza del fallimento e dei pagamenti eseguiti. Avverso il decreto il soggetto proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la falsa applicazione delle norme sull’opposizione allo stato passivo: la curatela, sebbene non costituitasi, era stata ammessa a svolgere piene difese in udienza, con violazione del diritto di difesa. La Corte dichiara il motivo inammissibile, rilevando che il ricorrente reitera la doglianza senza precisare quali sarebbero state le difese pregiudizievoli.

La decisione si fonda su una verifica puntuale del contenuto dell’attività svolta in udienza. Il verbale riporta, per esteso, la dichiarazione del curatore, che si era limitato a indicare, ai fini della tempestività dell’istanza tardiva, la data di emissione del decreto di esecutività del primo stato passivo, circostanza già desumibile dalla documentazione in atti e non contestata.

La Corte aggiunge che il ricorrente si duole della mancata concessione di un termine per replicare, ma non indica quali deduzioni avrebbe inteso svolgere. Il diritto di difesa non può dirsi compresso quando l’attività della controparte si esaurisca nell’allegazione di circostanze di fatto non contestate e già presenti nel materiale probatorio.

Il secondo motivo deduceva la falsa applicazione dell’art. 101 l. fall. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame del fatto storico della rottura del server aziendale, con richiesta, formulata in udienza, di ammissione di mezzi istruttori. Anche tale motivo è dichiarato inammissibile: il Tribunale ha esaminato espressamente il profilo, qualificando la rottura del server come circostanza solo allegata e non dimostrata.

Quanto alle istanze istruttorie, articolate solo in udienza, quindi a preclusioni già maturate, la doglianza è generica perché non precisa quali istanze fossero state svolte. La Corte rigetta il ricorso e non liquida le spese, non essendosi la curatela costituita in giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *