Divisione ereditaria e masse distinte: quote solo con consenso unanime (Cass. civ. Sez. II n. 4142 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La morte di un coerede, intervenuta dopo l’apertura della successione e dopo l’accettazione dell’eredità con subentro di una pluralità di soggetti, determina l’insorgere di una nuova comunione tra i di lui eredi, oggetto di distinta divisione rispetto a quella concernente i beni di cui il defunto era comproprietario. In presenza di beni provenienti da titoli diversi e appartenenti a masse distinte, si deve procedere a tante divisioni quante sono le masse; è invece ammessa un’unica divisione solo se tutte le parti vi consentono con specifico negozio. I crediti ereditari, a differenza dei debiti, non si ripartiscono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano nella comunione ereditaria. Il coerede convenuto per l’appropriazione di somme del de cuius è tenuto a restituire l’intero credito alla massa, salvo poi procedersi alle operazioni divisionali.
Il Fatto
Gli eredi legittimi del de cuius, deceduto ab intestato, adiscono il tribunale esponendo che la sorella si era appropriata di liquidità e titoli giacenti su un conto cointestato, di esclusiva proprietà del genitore defunto. Domandano la restituzione delle somme e la divisione. Il Tribunale rigetta tutte le domande; la Corte d’appello riforma integralmente la decisione, affermando che le somme erano di esclusiva proprietà del de cuius, che cointestando il conto alla figlia non aveva inteso effettuare una donazione indiretta, e che la convenuta doveva restituire l’intero importo, poi ripartito in tre quote in ragione del decesso della madre in corso di causa.
La soccombente propone ricorso per cassazione in cinque motivi. I controricorrenti resistono, anche quali eredi della madre.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 183, comma sesto, cod. proc. civ. per l’asserita irritualità dell’acquisizione documentale, è dichiarato inammissibile: la censura è generica e priva di decisività, poiché la Corte di merito ha utilizzato documenti depositati tempestivamente all’atto della costituzione, la cui non corretta numerazione integra mera irregolarità. Quanto ai documenti acquisiti dal c.t.u., non emerge che la questione sia stata sottoposta al giudice d’appello, né che la violazione sia stata oggetto di rituale eccezione ex art. 157 cod. proc. civ., essendo altrimenti sanata.
Il secondo motivo è parzialmente fondato. È legittima la costituzione in prosecuzione degli attori quali eredi della madre contumace e poi deceduta: il giudizio di divisione, in caso di morte di un coerede, deve proseguire nei confronti dei successori. Tuttavia le somme restituite alla massa dovevano essere ripartite in tre quote, non in quattro, in base al numero degli originari coeredi. La Corte richiama il principio per cui la morte di un condividente successivamente all’apertura della successione e all’accettazione, con subentro di più soggetti, fa insorgere una nuova comunione tra i coeredi del defunto, oggetto di distinta divisione. Le divisioni di beni provenienti da titoli diversi appartengono a comunioni distinte: si procede a tante divisioni quante sono le masse, salvo consenso unanime risultante da specifico negozio (Cass. 3029/2009; Cass. 25756/2018; Cass. 18910/2020).
Il terzo motivo è infondato. La Corte d’appello ha ritenuto superata la presunzione di comproprietà delle somme giacenti sui conti cointestati, emergendo dagli estratti conto che gli importi erano frutto di investimenti del de cuius o provenivano dalla pensione, mentre la ricorrente non svolgeva attività lavorativa ed era priva di reddito. La dedotta divisione seguita da restituzione è smentita in fatto, per carenza di prova. Il convenuto risponde dell’intero credito, in alternativa al pagamento della sola quota iure successionis (Cass. Su 24657/2007; Cass. 27417/2017; Cass. 10585/2024).
Il quarto motivo è parzialmente fondato. L’appartenenza dell’intero importo al patrimonio del de cuius è accertamento in fatto insindacabile, adeguatamente motivato. Non poteva però addebitarsi alla ricorrente l’intero importo dei prelievi, specie dopo aver affermato che ella si era dedicata alla cura dei genitori e non aveva redditi. Il giudice del rinvio dovrà accertare, anche mediante elementi presuntivi — datazione e reiterazione dei prelievi, entità di ciascuno, età e condizioni dei titolari, situazione reddituale della convenuta — il più probabile impiego delle liquidità e il corretto ammontare da restituire.
Il quinto motivo, sulle spese, resta assorbito. La sentenza è cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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