Trust esteri e società fiduciarie del Liechtenstein: le somme non cadono in successione se riferibili a entità dotate di personalità giuridica (Cass. civ. Sez. 2 n. 15783 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le disponibilità giacenti su conti correnti formalmente intestati al de cuius non cadono in successione quando risultino riferibili, sul piano sostanziale, a entità costituite secondo la legge del Liechtenstein qualificate come imprese fiduciarie (Treuunternehmen) munite di personalità giuridica, delle quali il defunto era semplice procuratore o mandatario. La natura societaria di tali soggetti, dotati di autonomia patrimoniale perfetta, esclude l’applicabilità della Convenzione dell’Aja dell’1/7/1985 sul trust e rende le somme estranee all’asse ereditario, a prescindere dalla validità o dall’efficacia della designazione del beneficiario. In tema di collazione e di riunione fittizia, la deduzione delle migliorie ex art. 748 cod. civ. spetta al donatario anche quando le spese siano state sostenute da un terzo, dovendosi evitare che i coeredi ricevano un’indebita locupletazione; rileva, invece, l’eventuale liberalità del donante che abbia finanziato le opere, quale donazione indiretta non coperta dalla dispensa.
Il Fatto
Gli attori, rispettivamente coniuge e figlio del de cuius, convenivano in giudizio la figlia e sorella, chiedendo l’accertamento della successione regolata da testamento olografo, la riduzione di una donazione immobiliare per lesione di legittima, lo scioglimento della comunione ereditaria e il rendiconto su conti correnti intestati o cointestati al defunto, con condanna alla restituzione delle somme prelevate.
La convenuta eccepiva che le somme oggetto di contestazione appartenevano a due trust del Liechtenstein, dei quali sarebbe stata designata beneficiaria, e proponeva domanda riconvenzionale di riduzione per la lesione della propria quota di legittima. Il Tribunale rigettava le domande attoree e accoglieva l’azione di riduzione; la Corte d’Appello di Trieste confermava la decisione, escludendo che le somme transitate sui conti intestati al de cuius fossero entrate nell’asse ereditario.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, esaminando congiuntamente i primi cinque motivi, ha escluso l’invocabilità della Convenzione dell’Aja dell’1/7/1985, rilevando che la denominazione dei soggetti con la specificazione “reg” impone di qualificarli come imprese fiduciarie del Liechtenstein (Treuunternehmen) munite di personalità giuridica, ai sensi dell’art. 910, comma 5, PGR. Tale natura societaria, pacificamente riconosciuta nell’ordinamento italiano anche per altri tipi societari del Principato, rende le somme riferibili al patrimonio dell’ente e non a quello del procuratore, che non ha mai rivestito la qualità di trustee.
Quanto ai motivi settimo e ottavo, la Corte ha affermato che la deduzione delle migliorie ex art. 748 cod. civ. spetta al donatario anche quando questi non provi di averne sostenuto personalmente le spese: la ratio della norma è impedire che i coeredi traggano indebito vantaggio da sacrifici patrimoniali non sopportati dal de cuius. Rilevante è solo che le opere non siano state finanziate dal donante, configurandosi in tal caso un’ulteriore liberalità non donativa, soggetta a collazione.
I motivi relativi alla valutazione degli immobili sono stati dichiarati in parte inammissibili, in quanto sollecitano una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità, e in parte infondati, non ravvisandosi violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Il dodicesimo motivo, concernente la mancata rinnovazione della CTU, è stato ritenuto inammissibile per difetto di specifica censura. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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