L’intervento litisconsortile dell’erede pretermesso in appello (Cass. civ. Sez. 2 n. 13886 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello è ammissibile, ai sensi dell’art. 344 c.p.c. e nelle modalità previste dagli artt. 267 e 268 c.p.c., l’intervento litisconsortile di chi affermi di essere proprietario del bene oggetto della domanda di usucapione accolta in primo grado e che potrebbe proporre opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 c.p.c.. Il giudice d’appello è tenuto a pronunciarsi sulla fondatezza della richiesta di intervento; l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su tale domanda determina la cassazione della sentenza, con rinvio al giudice per l’accertamento della titolarità del bene e, in caso di esito positivo, l’annullamento del giudizio di primo grado con rimessione al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 354 c.p.c.
Il Fatto
Alcuni soggetti, eredi e aventi causa di un comproprietario, convenivano in giudizio un familiare per ottenere il rilascio di un terreno, del quale il convenuto era detentore senza titolo. Il convenuto spiegava domanda riconvenzionale di usucapione relativamente a diverse particelle, tra cui la p.lla n. 30 del foglio 58, che il Tribunale accoglieva integralmente.
La sentenza di primo grado veniva appellata dai soccombenti. Nel corso del giudizio di secondo grado spiegavano intervento volontario altri soggetti, i quali asserivano di essere i proprietari esclusivi della p.lla n. 30, non evocati in primo grado, chiedendo la declaratoria di nullità della sentenza per violazione del contraddittorio necessario. La Corte d’Appello rigettava il gravame e confermava la sentenza, senza esaminare l’istanza di intervento.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente qualificato come ricorso incidentale adesivo il controricorso proposto dagli eredi delle parti originarie, in quanto non volto a contraddire il ricorso principale ma ad aderire alle censure in esso contenute, richiamando il principio per cui per la sua proposizione è sufficiente il rispetto del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
Quanto al merito, i due motivi di ricorso principale, scrutinati congiuntamente, sono stati ritenuti fondati. La Corte ha qualificato l’atto di intervento volontario come intervento litisconsortile ex art. 344 c.p.c., consentito in appello da soggetti che potrebbero proporre opposizione di terzo, essendo stati riconosciuti al convenuto gli effetti dell’usucapione sulla particella in contestazione.
Il giudice di seconde cure, confermando la pronuncia che aveva trasferito per usucapione la proprietà della p.lla n. 30, ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di nullità della sentenza di primo grado sollevata dagli intervenienti, i quali avevano dedotto la loro qualità di litisconsorti necessari pretermessi. Tale omissione integra un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., che determina la cassazione della sentenza impugnata.
La Corte ha pertanto disposto il rinvio al giudice d’appello per l’accertamento dell’effettiva titolarità della particella in capo ai ricorrenti e, all’esito positivo di tale verifica, la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado con rimessione delle parti dinanzi al Tribunale per l’integrazione del contraddittorio. Il ricorso incidentale è stato conseguentemente dichiarato assorbito.
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Nota della Redazione
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