Inammissibile il ricorso che chiede il riesame del fatto (Cass. civ. Sez. III n. 4267 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., solleciti in realtà una rivalutazione del materiale probatorio e della quaestio facti, già compiutamente esaminata dal giudice di merito. La denuncia di error in procedendo fondata sugli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è proponibile solo nei limiti tracciati dalla giurisprudenza di legittimità e non può veicolare un riesame del merito, precluso in sede di legittimità. Il motivo che non indichi in modo specifico le affermazioni della sentenza impugnata in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie viola l’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. La decisione conforme alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ. legittima la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ..
Il Fatto
Un’agenzia regionale per lo sviluppo dell’agricoltura aveva concesso in affitto un fondo rustico. Il contratto prevedeva il pagamento del canone al termine dell’annata agraria e una clausola risolutiva espressa, poi dichiarata nulla dal giudice di primo grado con statuizione non impugnata. A seguito del mancato pagamento di una annualità, l’ente manifestò l’intenzione di avvalersi della clausola e attivò il tentativo di conciliazione previsto dalla legge n. 203 del 1982. Esperito senza esito il tentativo, l’agenzia convenne in giudizio l’affittuario davanti alla sezione specializzata agraria per ottenere la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
La sezione specializzata agraria del Tribunale accolse la domanda e pronunciò la risoluzione. La Corte d’appello, in riforma, dichiarò improponibile la domanda dell’agenzia. Avverso tale sentenza l’ente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui l’affittuario ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i due motivi con cui la ricorrente imputa al giudice d’appello di avere omesso l’esame di una nota inviata all’affittuario nell’ottobre 2007, che a suo avviso integrava una valida contestazione di inadempimento ai sensi dell’art. 5, secondo comma, legge n. 203 del 1982, idonea a fondare la risoluzione.
Il Collegio rileva anzitutto che la censura muove da un presupposto errato. La Corte territoriale non ha affatto ritenuto precluso da giudicato interno l’esame della nota, ma ne ha compiuto una propria autonoma valutazione, pur dichiarandola conforme a quella del primo giudice. Essa ha escluso che quella missiva potesse valere come contestazione dell’inadempimento, poiché manifestava soltanto la volontà del locatore di avvalersi della clausola risolutiva espressa, già dichiarata nulla con capo di sentenza passato in giudicato.
Quanto al primo motivo, la Corte richiama l’orientamento inaugurato da Cass. n. 11892 del 2016 e ribadito da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, secondo cui la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo entro precisi limiti e non può tradursi in un riesame della quaestio facti. La censura, mirando a una diversa valutazione di un elemento fattuale già esaminato, è pertanto inammissibile.
Anche il secondo motivo è inammissibile. La Corte osserva che esso si limita a chiedere una mera rivalutazione degli atti di causa e non contiene l’esatta e specifica individuazione delle norme di legge asseritamente violate, incorrendo così nella violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Sul punto richiama Cass. Sez. Un. n. 8053 e n. 8054 del 2014 e l’orientamento consolidato sulla necessità di specifica indicazione delle affermazioni in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie.
Il Collegio conferma integralmente la proposta di definizione accelerata, ritenendo che la Corte d’appello abbia compiutamente esaminato entrambe le missive, distinguendo la contestazione dell’inadempimento di cui all’art. 5 dalla comunicazione per il tentativo di conciliazione di cui all’art. 46 della stessa legge, all’epoca vigente.
Dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte condanna la ricorrente alle spese di legittimità e, data l’integrale conformità della decisione alla proposta, anche ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamando sul punto Sez. Un. n. 28540 del 2023. Attesta infine i presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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