Rimborso sisma Sicilia 1990: onere probatorio del contribuente sul de minimis (Cass. civ. Sez. V n. 12709 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso delle imposte in favore dei soggetti colpiti dal sisma che ha interessato la Sicilia orientale nel dicembre 1990, la fruizione del beneficio fiscale di cui all’art. 9, diciassettesimo comma, legge n. 289 del 2002 è subordinata al rispetto della disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato e del regolamento de minimis. Spetta al contribuente, che agisce per il rimborso, l’onere di provare il possesso dei requisiti richiesti e il mancato superamento del limite de minimis, calcolato per ciascun anno di richiesta. L’Amministrazione finanziaria, che contesti il diritto al rimborso, è tenuta ad allegare in modo specifico i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi di cui dispone, non potendosi limitare a opporre il riparto dell’onere probatorio.
Il Fatto
Il contribuente, titolare di attività economica e residente nell’area colpita dal sisma del dicembre 1990 in Sicilia, ha chiesto il rimborso del 90% delle imposte versate negli anni 1990, 1991 e 1992, invocando il regime agevolativo previsto dalla normativa speciale.
Entrambi i gradi di merito si erano pronunciati in senso favorevole al contribuente. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, lamentando da un lato l’omessa pronuncia del giudice di appello sulla rilevanza della disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato, dall’altro la violazione del regime speciale europeo e delle regole sul riparto dell’onere della prova.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie entrambi i motivi. Sul primo, rileva il vizio di omessa pronuncia ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: l’Ufficio aveva puntualmente contestato la rilevanza della disciplina eurounitaria, e la sentenza impugnata, pur dandone atto nella narrativa, omette ogni riferimento nella parte motiva, ridotta a mere proposizioni di stile e a un richiamo acritico alla decisione di primo grado. Ne deriva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Sul secondo motivo, la Corte conferma che il limite eurounitario precede ogni diversa disposizione e che il triennio di rilevanza del sistema de minimis costituisce un sistema mobile, da calcolare per ciascun anno di richiesta del rimborso, con prova a carico del contribuente di non aver superato la soglia.
Il principio si ricollega all’interpretazione della decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015, C 2015/5549: il beneficio non spetta a chi svolge attività di impresa nell’accezione eurounitaria, e dunque neppure ai liberi professionisti, anche se esercenti attività protette, salvo che si tratti di benefici conformi al regolamento de minimis o destinati a compensare i danni causati da calamità naturale, con sede operativa nell’area colpita al momento dell’evento e senza sovracompensazione.
La Corte tempera tuttavia l’onere probatorio: in tema di istanza di rimborso dei soggetti colpiti dal sisma, l’Amministrazione che contesti il diritto è tenuta ad allegare, in relazione alle informazioni in suo possesso, gli specifici fatti impeditivi, modificativi ed estintivi, non potendosi limitare a opporre che l’onere grava sul richiedente, rientrando ciò tra gli obblighi di collaborazione e buona fede che orientano i rapporti con i contribuenti.
Il ricorso è quindi fondato; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.