Nessun illecito comunitario dello Stato per mancata remunerazione degli specializzandi (Cass. civ. Sez. III n. 4280 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non integra un illecito comunitario imputabile allo Stato italiano la mancata corresponsione di un’adeguata remunerazione a chi abbia frequentato, tra il 1996 e il 2000, una scuola di specializzazione post lauream in psicologia clinica, non compresa tra quelle elencate dalle direttive 75/362 e 75/363. L’obbligo di remunerare i medici specializzandi era già stato adempiuto, nell’ordinamento interno, con l’art. 6, comma 1, d. lgs. n. 257 del 1991, con la conseguenza che l’eventuale inadempimento dell’Università non è ascrivibile allo Stato. L’ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti rispetto a quelle comunitarie costituisce, per gli Stati membri, una facoltà, non un obbligo imposto dalla normativa comunitaria. Il diritto alla remunerazione eventualmente sorto per effetto del d.m. 11 febbraio 1999 non può essere riferito a periodi anteriori, né genera responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari.
Il Fatto
La ricorrente si era iscritta nel 1996 a una scuola di specializzazione post lauream in psicologia clinica, conseguendo il diploma nel 2000 senza aver percepito alcuna remunerazione. Circa quindici anni dopo convenne davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sostenendo che le direttive 75/362, 75/363 e 82/76 imponessero agli Stati membri di garantire una adeguata remunerazione ai frequentanti le scuole di specializzazione e che l’Italia avesse recepito tardivamente tali direttive. Chiese la condanna dello Stato al risarcimento del danno e, in subordine, un indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Il Tribunale rigettò la domanda, escludendo che la psicologia clinica rientrasse tra le specializzazioni per le quali le direttive imponevano la remunerazione. La Corte d’appello di Roma accolse parzialmente il gravame, riconoscendo il diritto al risarcimento per il solo periodo compreso tra l’11 febbraio 1999 e il conseguimento del diploma, sul presupposto che il d.m. 11 febbraio 1999 avesse incluso la specializzazione tra quelle remunerate. La Presidenza del Consiglio ha impugnato la sentenza per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda la configurabilità di una responsabilità dello Stato per illecito comunitario in relazione alla mancata remunerazione degli iscritti a una scuola di specializzazione non contemplata dagli elenchi delle direttive. La Corte osserva che, al momento dell’iscrizione, lo Stato italiano non era più inadempiente all’obbligo di introdurre norme che prescrivessero una adeguata remunerazione degli specializzandi, essendo tale obbligo già adempiuto con l’art. 6, comma 1, d. lgs. n. 257 del 1991.
Da questa premessa discendono due conseguenze. La prima è che l’eventuale mancata retribuzione durante la frequenza della scuola va ascritta a responsabilità dell’Università e non costituisce un fatto illecito comunitario dello Stato. La seconda è che, se può rimproverarsi allo Stato la tardiva attuazione della direttiva 1975/363, come modificata dalla direttiva 1982/76, nella parte che imponeva di remunerare i medici specializzandi, non gli si può invece contestare di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti: tale ampliamento costituiva per gli Stati membri una facoltà, non un obbligo di fonte comunitaria.
La Corte richiama sul punto i propri precedenti, indicati in Sez. 3, ordinanza n. 25414 del 26.8.2022, in Cass. n. 20303 del 2019 e, soprattutto, nella ampia motivazione di Cass. Sez. Un. del 14 ottobre 2024. Su questa base dichiara di non condividere le conclusioni della Procura Generale, che aveva chiesto il rigetto del ricorso.
Accolto il ricorso, la Corte non dispone però il rinvio. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta dall’attrice, non sussistendo a carico dello Stato la condotta contra ius posta a fondamento della pretesa. Rigettata l’appello, la Corte regola anche le spese del grado di appello, oltre a quelle del giudizio di legittimità: il valore è determinato in base al petitum, pari a euro 90.800, ma la novità della questione giustifica la compensazione per metà, con condanna della parte soccombente alla restante metà secondo l’art. 385 cod. proc. civ..
Nota della Redazione
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