IMU, esenzione abitazione principale anche se il coniuge risiede altrove (Cass. civ. Sez. V n. 4292 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista per l’abitazione principale spetta al possessore che nell’immobile dimori abitualmente e risieda anagraficamente, anche qualora il coniuge abbia residenza e dimora in un comune diverso. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, d.l. n. 201/2011, non è più richiesto che nell’abitazione dimori e risieda l’intero nucleo familiare, essendo sufficiente la situazione fattuale riferita al solo proprietario. Il requisito dell’unicità del nucleo familiare nel medesimo immobile non costituisce più presupposto dell’agevolazione.

Il Fatto

La contribuente è proprietaria di un’unità immobiliare situata nel Comune di Viareggio, nella quale dichiara di risiedere anagraficamente e di dimorare abitualmente. L’agente di gestione delle entrate comunali le ha notificato avvisi di accertamento per il recupero dell’IMU relativa agli anni di imposta 2013 e 2014, complessivamente per oltre novemila euro.

Il giudice di primo grado e, in appello, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana hanno respinto l’impugnazione, negando l’esenzione per assenza del requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale del nucleo familiare, poiché il coniuge risiedeva in altro comune. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando tra l’altro la violazione della disciplina dell’abitazione principale e sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, in applicazione del criterio della ragione più liquida. Ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata ai sensi dell’art. 360-bis, primo comma, cod. proc. civ., rilevando che il consolidato orientamento di legittimità è stato superato dalla pronuncia del Giudice delle leggi e che l’impugnazione si fonda su una dedotta violazione di legge, non su questioni di merito. Non può pertanto invocarsi il principio della doppia conforme.

Il fulcro della decisione è la sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, d.l. n. 201/2011, come modificato dalla legge n. 147/2013, nella parte in cui richiedeva che nell’abitazione principale dimorassero abitualmente e risiedessero anagraficamente anche i componenti del nucleo familiare. In via consequenziale, la stessa pronuncia ha colpito il quinto periodo del medesimo art. 13, comma 2, nonché l’art. 1, comma 741, lettera b), legge n. 160/2019, in entrambi i periodi, come pure modificato dall’art. 5-decies, comma 1, d.l. n. 146/2021.

La Corte ha quindi preso atto che il requisito richiesto dalla norma non è più la presenza nell’immobile del possessore e del suo nucleo familiare, ma soltanto la dimora abituale e la residenza anagrafica del proprietario. Nel caso di specie, risultava pacifico che la ricorrente avesse residenza e dimora nell’immobile oggetto di tassazione, circostanza sufficiente a riconoscere il diritto all’esenzione. La circostanza che il coniuge risiedesse in altro comune è divenuta irrilevante.

La sentenza impugnata è stata pertanto cassata per l’assorbente motivo, con declaratoria di assorbimento del primo motivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito, accogliendo il ricorso originario della contribuente e annullando gli avvisi di accertamento. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate tra le parti, in ragione del sopravvenuto intervento della Corte costituzionale sulla norma applicabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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