Giudicato esterno favorevole al condebitore solidale e doppia imposizione (Cass. civ. Sez. V n. 653 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di solidarietà tributaria, il coobbligato può far valere contro l’ente impositore il giudicato esterno formatosi in un diverso giudizio tra l’Ufficio e altro condebitore, a condizione che la sentenza non sia fondata su ragioni personali del condebitore e che non siano intervenute preclusioni processuali a carico di chi intende avvalersene. L’efficacia extrasoggettiva del giudicato non è rilevabile d’ufficio e, ove si tratti di giudizio pendente, l’eccezione deve essere tempestivamente sollevata. La parte che eccepisce la definitività di una sentenza resa in altro giudizio è esonerata dall’onere di produrre la decisione munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. quando la controparte ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione del giudicato esterno.
Il Fatto
L’Ufficio notificava alla contribuente, in qualità di coniuge dichiarante, un avviso di accertamento relativo al reddito prodotto e non dichiarato per l’anno d’imposta 1995, da assoggettare a tassazione separata e derivante dal trattamento di fine mandato di amministratore del coniuge. La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla C.t.p., che accoglieva integralmente il ricorso.
La C.t.r., in riforma della prima decisione, accoglieva il gravame dell’Ufficio. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 67 d.P.R. n. 600/1973 e l’omesso esame di un fatto decisivo, segnatamente l’esistenza di un giudicato formatosi nei confronti del marito e il divieto di doppia imposizione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso introduce due censure. La Corte ne affronta prioritariamente la prima, afferente alla formazione del giudicato esterno nei confronti del coniuge della ricorrente, ritenendola dirimente e fondata.
Il percorso argomentativo muove da un excursus sui principi in materia di solidarietà tributaria. Richiamando Cass. n. 28267 del 2021, si afferma che, per il limite posto dall’art. 1306, comma 2, cod. civ., il contribuente solidale può invocare la sentenza intervenuta tra il creditore e altro coobbligato solo se è rimasto estraneo al giudizio; diversamente, la pronuncia consta di distinte statuizioni, con la conseguenza che il passaggio in giudicato dell’una resta insensibile all’eventuale riforma dell’altra.
Con Cass. n. 31807 del 2019 la Corte ribadisce che il processo tributario è un processo costitutivo rivolto all’annullamento di atti autoritativi, sicché il parziale annullamento ottenuto dal condebitore impugnante, incidendo su un unico atto impositivo, esplica effetti verso tutti i condebitori cui l’atto sia stato notificato. Il coobbligato può quindi far valere il giudicato a lui favorevole formatosi nel diverso giudizio, sempre che la sentenza non sia fondata su ragioni personali e non siano intervenute preclusioni, non essendo l’efficacia extrasoggettiva rilevabile d’ufficio.
Da Cass. n. 18154 del 2019 la Corte trae le condizioni di opponibilità: il passaggio in giudicato della sentenza; l’assenza di un giudicato già formato tra il condebitore e il creditore; la tempestiva eccezione nel giudizio pendente; l’estraneità delle ragioni personali.
Passando al caso concreto, dagli atti emerge la sentenza della C.t.r. n. 1416/2016, resa nei confronti del coniuge, priva dell’attestazione di passaggio in giudicato. Tuttavia, nel controricorso l’ente erariale ammette implicitamente l’esistenza del giudicato, affermando che la mancata impugnazione non può ritenersi indice di condivisione nel merito. Richiamando Cass. n. 4803 del 2018, la Corte afferma che chi eccepisce la definitività della sentenza, se la controparte ammette esplicitamente l’intervenuto giudicato esterno, non ha l’onere di produrre la decisione munita della certificazione dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ.
In conclusione, il ricorso è accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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