Polizza di tutela legale condominiale e diritto del dissenziente (Cass. civ. Sez. II n. 4340 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’assemblea condominiale, nell’ambito della propria discrezionalità gestionale e nei limiti dell’art. 1135 cod. civ., può validamente deliberare la stipula di una polizza assicurativa di tutela legale, addebitando il relativo premio a tutti i condomini secondo i criteri dell’art. 1123 cod. civ.. L’art. 1132 cod. civ. non è invocabile per invalidare tale delibera, poiché la polizza non impone al condomino dissenziente di contribuire alle spese processuali di una controversia specifica, ma persegue una finalità generale di tutela del condominio. Il ricorso che riproponga la censura senza argomenti idonei a rimeditare l’orientamento consolidato è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.

Il Fatto

La ricorrente aveva convenuto il Condominio dinanzi al Giudice di pace per ottenere la declaratoria di nullità o l’annullamento della delibera assembleare con cui era stato approvato l’addebito, nel bilancio condominiale, di un premio assicurativo per la stipula di una polizza di tutela legale. La ricorrente sosteneva che la spesa ledesse il diritto individuale del condomino dissenziente e che la delibera eccedesse i poteri assembleari.

Il Giudice di pace rigettava la domanda. Il Tribunale di Forlì confermava la decisione, escludendo il contrasto con l’art. 1132 cod. civ. e richiamando la giurisprudenza di legittimità. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo; il Condominio ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denunciava la violazione degli artt. 1123, 1132 e 1135 cod. civ., nonché degli artt. 68, 69 e 72 disp. att. cod. civ. Secondo la ricorrente, la delibera che aveva approvato la stipula della polizza, addebitando il premio a tutti i condomini, avrebbe violato il diritto dei dissenzienti e imposto un onere generalizzato anche a chi non aveva partecipato alle controversie, con aggravio economico ingiustificato.

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ. Il Collegio ha rilevato che il ricorso non prospetta argomenti idonei a rimeditare l’orientamento univoco già espresso in più pronunce, secondo cui l’assemblea condominiale ha il potere di stipulare una polizza di tutela legale nell’ambito della propria discrezionalità gestionale.

Quanto all’art. 1132 cod. civ., la Corte ha chiarito che la norma non può essere invocata per invalidare la stipula della polizza. Questa non obbliga i condomini dissenzienti a contribuire alle spese processuali di una controversia specifica, ma risponde a una finalità più generale di tutela del condominio. Ne deriva che le spese per il premio vanno ripartite tra tutti i condomini secondo i criteri dell’art. 1123 cod. civ., trattandosi di spesa relativa alla gestione comune dell’edificio. Il Collegio richiama sul punto le pronunce Cass. n. 23254/2021 e Cass. n. 11891/2024.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con conferma della proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ. Le spese sono state poste a carico della soccombente e liquidate come da dispositivo. La Corte ha inoltre applicato le condanne previste dall’art. 93 cod. proc. civ., commi 3 e 4, e dato atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *