Distanze legali e deroga alle NTA del PRGC: obbligo di motivazione (Cass. civ. Sez. II n. 4401 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Corte d’Appello che applica la norma regionale sulle distanze senza interpretarla con riferimento specifico al caso concreto e senza verificare la sussistenza dei presupposti di applicazione — in particolare l’altezza del manufatto — incorre in un difetto di motivazione, con conseguente cassazione e rinvio. Le norme tecniche di attuazione del PRGC hanno natura regolamentare e non possono disporre deroga all’art. 9 d.m. n. 1444/1968 per intere zone del territorio urbano, ma solo per uno specifico gruppo di edifici. La disciplina di cui all’art. 5, comma 1, lett. b-bis), d.l. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, ha natura di norma di interpretazione autentica ed è applicabile ai rapporti in corso, salvo il limite delle situazioni definitivamente consolidate.
Il Fatto
Due proprietari di immobili siti nel medesimo Comune hanno dato origine a contrapposte domande in materia di distanze legali tra costruzioni, rimozione di un cavo elettrico e accertamento della comproprietà di una particella. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di demolizione e accolto quella di rimozione del cavo, rigettando la riconvenzionale.
La Corte d’Appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado, rigettando sia l’appello principale sia quello incidentale. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea interpretazione della normativa urbanistica in tema di distanze e l’omesso esame di un fatto decisivo, oltre all’errata declaratoria di difetto di interesse in ordine all’usucapione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie il primo motivo, incentrato sull’errata applicazione dell’art. 9 d.m. n. 1444/1968 e dell’art. 2 delle norme di attuazione del PRGC. La sentenza impugnata si fonda sull’art. 3, comma 2 ter, della l.r. Friuli-Venezia Giulia n. 19/2009, introdotto dall’art. 33 della l.r. n. 29/2017, secondo cui non vengono computati, ai fini del calcolo delle distanze tra pareti finestrate ed edifici antistanti, i manufatti pertinenziali fino all’altezza di tre metri rispetto al fabbricato principale.
La Corte rileva che la sentenza di merito si limita a richiamare la norma regionale, senza svolgere alcuna interpretazione riferita al caso concreto e senza verificare la sussistenza dei presupposti applicativi, segnatamente con riguardo all’altezza dell’edificio ricostruito, come lamentato dal ricorrente. Si impone pertanto l’accoglimento del motivo con rinvio, affinché il giudice del merito chiarisca le ragioni per cui le opere non debbano essere computate ai fini delle distanze.
Quanto alla distinzione tra NTA, di natura regolamentare e facenti parte integrante del PRGC, e piani particolareggiati, la Corte ribadisce che lo strumento regolamentare non può disporre valida deroga all’art. 9 d.m. n. 1444/1968 per intere zone del territorio urbano, ma al più per uno specifico gruppo di edifici.
In ordine alla normativa sopravvenuta, la Corte richiama il proprio precedente (Sez. II, Ordinanza n. 7027 del 12/03/2021), secondo cui l’art. 5, comma 1, lett. b-bis), d.l. n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019, integra gli estremi di una norma di interpretazione autentica, applicabile ai rapporti in corso in quanto corrispondente alla regolamentazione vigente ab origine, fermo il limite delle situazioni consolidate. Ne deriva la necessità di un nuovo esame.
È fondato anche il terzo motivo. I ricorrenti avevano impugnato il capo relativo all’usucapione di una particella, deducendo che dalla cessione della quota di comproprietà non erano decorsi venti anni. La Corte d’Appello ha erroneamente escluso l’interesse ad agire, confondendo la questione della comproprietà con quella dell’avvenuto possesso utile all’usucapione. Il motivo di appello doveva dunque essere esaminato, sussistendo l’interesse. Resta assorbito il secondo motivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.