Processo tributario impugnazione-merito vieta annullamento parziale senza esame quantum (Cass. civ. Sez. V n. 4445 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il processo tributario è annoverabile tra quelli di impugnazione-merito, essendo diretto a una decisione sostitutiva sia della dichiarazione del contribuente sia dell’accertamento dell’ente impositore. Il giudice che ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali ma di carattere sostanziale non può limitarsi ad annullarlo, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. Solo quando l’atto sia affetto da vizi formali così gravi da impedire l’identificazione dei presupposti impositivi e da precludere l’esame del merito del rapporto tributario il giudizio deve concludersi con una pronuncia di semplice invalidazione. Ne consegue che, ravvisata l’infondatezza parziale della pretesa, il giudice deve quantificare il tributo anche avvalendosi dei poteri istruttori ex art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, senza che ciò integri violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il Fatto
Una fondazione proprietaria di vari immobili siti in Roma impugnava l’avviso di accertamento per omessa dichiarazione e parziale versamento dell’IMU relativa all’anno 2013, contestando l’importo complessivo richiesto. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso originario; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio rigettava l’appello. Il giudice di secondo grado, pur riconoscendo il diritto alla riduzione d’imposta per gli immobili gravati da vincolo storico-artistico, escludeva il beneficio delle esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, richiamato dall’art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23. L’ente impositore rimaneva intimato. La contribuente ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo d’appello concernente la cessazione della materia del contendere a seguito del parziale annullamento in autotutela dell’atto impositivo, che aveva ridotto l’importo dovuto. La Corte giudica il motivo fondato.
Il collegio richiama il principio consolidato secondo cui il processo tributario è a cognizione piena e tende all’accertamento sostanziale del rapporto controverso. Solo quando l’atto di accertamento sia affetto da vizi formali tali da impedire l’identificazione dei presupposti impositivi — come nel difetto assoluto o nella totale carenza di motivazione — il giudizio può concludersi con la semplice invalidazione. Diversamente, il principio di economia dei mezzi processuali impone al giudice di avvalersi dei propri poteri valutativi ed estimativi e, in forza dei poteri istruttori ex art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, di acquisire aliunde gli elementi necessari, sostituendo la propria valutazione a quella dell’ente impositore.
Pertanto, ravvisata l’infondatezza parziale della pretesa, il giudice non deve né può limitarsi ad annullare l’atto, ma deve quantificare la pretesa tributaria entro i limiti del petitum, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine consentiti dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Tale attività non costituisce nuovo accertamento amministrativo né viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, come erroneamente ritenuto dai giudici di appello. La Corte richiama sul punto Cass., Sez. 6^-5, n. 25629 del 2018, Cass., Sez. 5^, n. 18777 del 2020 e Cass., Sez. 5^, n. 1707 del 2024.
Con il secondo motivo si denunciava l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non avere il giudice di appello considerato l’annullamento in autotutela del 25 marzo 2021, relativo all’IMU 2015, con cui si era preso atto del vincolo storico-artistico su ulteriori immobili. Anche tale motivo è fondato. La Corte richiama il vizio specifico introdotto dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e i relativi oneri di allegazione, citando Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014. La rilevanza decisoria della circostanza sussiste per la sua idoneità a incidere, stante la tendenziale permanenza del vincolo storico-artistico, sull’ulteriore riduzione della pretesa impositiva.
Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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