Notifica per compiuta giacenza e prova della C.A.D. (Cass. civ. Sez. V n. 4500 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica a mezzo posta, quando l’atto è consegnato per compiuta giacenza previo invio della raccomandata informativa, la prova dell’avvenuta notifica non è fornita dal solo avviso di ricevimento. È necessaria anche la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.). Solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’Ufficio postale e che sia stato tutelato il suo diritto di difesa. In mancanza della C.A.D., il ricorso è inammissibile.
Il Fatto
La contribuente aveva impugnato la cartella emessa per il mancato perfezionamento di un accertamento con adesione, a sua volta collegato a un avviso di accertamento per maggiori redditi relativi all’anno d’imposta 1998. La contribuente sosteneva di non essere tenuta al versamento dei contributi previdenziali, poiché i maggiori redditi accertati erano inferiori al minimo richiesto per far sorgere l’obbligo previdenziale.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva confermato la decisione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, mentre la contribuente è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale la questione della prova dell’avvenuta notifica del ricorso, rilevando che essa non risulta dagli atti. L’Agenzia aveva prodotto l’avviso di ricevimento dal quale emerge la notifica per compiuta giacenza, previo invio della raccomandata informativa.
Secondo la Corte, in tale ipotesi la prova della notifica è subordinata alla produzione anche dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, la c.d. C.A.D. Tale avviso non risulta in atti. Solo il suo esame consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’Ufficio postale e che il suo diritto di difesa sia stato tutelato.
La Corte richiama sul punto un orientamento consolidato, espresso da Cass. n. 5077/2019, Cass. n. 2683/2019 e Cass. n. 16601/2019, che già subordinava alla C.A.D. la dimostrazione della regolare notifica per compiuta giacenza. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Nulla è disposto per le spese, atteso che la contribuente è rimasta intimata. Quanto al contributo unificato, la Corte esclude la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo di versare l’ulteriore importo ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012. La norma non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo, come affermato da Cass. n. 1778 del 29/01/2016.
Nota della Redazione
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