Giudizio di rinvio, poteri del giudice e limiti alle censure nuove (Cass. civ. Sez. III n. 4366 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati, ma conserva il potere di procedere a una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quelli la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive impartite. Non può, invece, rimettere in discussione il carattere di decisività dei punti già decisi. Discende da tale struttura chiusa del giudizio di rinvio l’inammissibilità delle censure prospettate per la prima volta solo nella memoria conclusionale depositata in quella fase, costituendo domande o eccezioni nuove rispetto al thema decidendum fissato dalla pronuncia rescindente. La parte che deduce un vizio formale di violazione di norme processuali per ottenere un riesame dei fatti di causa propone una censura inammissibile in sede di legittimità.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto dal procuratore di una società cessionaria di crediti bancari nei confronti di una Regione autonoma, in qualità di garante sussidiaria di un finanziamento concesso a una ditta individuale esercente attività di bar ristorante. La cessione era avvenuta in blocco, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385/1993, e comprendeva i crediti classificati come in sofferenza a una certa data di riferimento.

Opposto il decreto, il Tribunale aveva accolto l’opposizione della Regione per difetto di prova dell’inclusione del credito nel blocco ceduto; la Corte d’appello aveva confermato. La Cassazione, con una precedente ordinanza, aveva cassato con rinvio, disponendo la verifica delle caratteristiche del credito. Il giudice di rinvio ha rigettato l’opposizione e la Regione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 384 e 385 cod. proc. civ., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe rivalutato le prove oltre i limiti segnati dalla sentenza rescindente. Il motivo è inammissibile. La Corte ricorda l’orientamento consolidato, anche a Sezioni Unite, secondo cui il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati, ma conserva il potere di procedere a una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quelli la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive della sentenza di annullamento, richiamando Cass. Sez. II n. 3150 del 2024 e Cass. Sez. Un. n. 17779 del 2013.

La sentenza impugnata risulta conforme alle direttive ricevute: ha accertato, sulla base della documentazione prodotta e dell’estratto autenticato del contratto di cessione, che il credito era stato classificato in sofferenza alla data di riferimento e che non rientrava nelle categorie escluse dalla cessione. Il motivo, sotto veste formale di violazione processuale, mira in realtà a un riesame dei fatti, precluso in sede di legittimità.

Con il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente per connessione, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2697 cod. civ., 24 Cost. e 132 cod. proc. civ., nonché dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia, lamentando che non vi sarebbe prova della titolarità del credito in capo alla cedente all’atto della cessione in blocco. Anche tali motivi sono inammissibili, essendo preclusi dalla struttura chiusa del giudizio di rinvio (richiamate Cass. Sez. I n. 11535 del 2017 e Cass. Sez. 6-5 n. 18600 del 2015): la stessa ricorrente ammette di aver prospettato la censura per la prima volta nella memoria conclusionale depositata in quella fase.

Poiché la sentenza rescindente aveva imposto al giudice di merito di verificare se, per le caratteristiche del credito, la pretesa rientrasse tra quelle trasferite alla cessionaria, il giudice di rinvio ha puntualmente adempiuto. Il dubbio sulla perdurante titolarità della cedente, sollevato solo nella memoria conclusionale, costituisce censura nuova e non introducibile nel giudizio di rinvio. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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