Prova analitica delle movimentazioni bancarie e onere del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 13761 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento fondato sulle risultanze dei conti correnti bancari, la presunzione relativa di disponibilità di maggior reddito desumibile dall’art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 non è vinta da una prova generica. Il contribuente deve fornire la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione, indicando specificamente che gli elementi desumibili dai conti non attengono a operazioni imponibili ovvero che se ne è tenuto conto nella determinazione del reddito. Il giudice di merito è tenuto a verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte per ciascuna operazione e a darne conto espressamente in sentenza. Non integra motivazione apparente, bensì motivazione erronea, la decisione che, dopo aver enunciato la necessità di una prova adeguata e rigorosa, ritenga genericamente assolta la prova contraria senza esaminare le singole rimesse.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una società e ai tre soci, per l’anno d’imposta 2006, un avviso di accertamento per IRAP e IVA e tre avvisi per IRPEF. La pretesa si fondava sull’utilizzo di conti correnti bancari ritenuti riferibili alla società. I contribuenti impugnavano gli atti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Messina, che accoglieva i ricorsi riuniti.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Messina, rigettava l’appello dell’ufficio. Riteneva che le giustificazioni dei contribuenti fossero state scartate dall’Agenzia sulla base di valutazioni generiche e astratte e che le spese familiari, pur non singolarmente provate, rientrassero nella normalità. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi; i soci, anche quali successori della cessata società, restavano intimati.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la motivazione apparente della sentenza di appello sull’assolvimento dell’onere probatorio del contribuente. Il secondo contestava la violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ., per aver la Commissione ritenuto assolta la prova liberatoria senza l’esame analitico delle singole movimentazioni.

La Corte ricorda che la motivazione è apparente quando, pur materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, perché composta da argomentazioni inidonee a far conoscere l’iter logico seguito. In tal caso il vizio integra un error in procedendo e comporta la nullità della sentenza, come affermato dalle Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e n. 16599 del 2016; resta esclusa la sindacabilità della semplice motivazione insufficiente (Sezioni Unite n. 8053 del 2014).

Sul piano sostanziale, la presunzione di maggior reddito desumibile dai conti bancari opera nei confronti di tutti i destinatari degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre la presunzione di ricavi da versamenti e prelevamenti vale solo per i titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo. La Corte cost. n. 228 del 2014 ha dichiarato illegittima la presunzione di maggiori compensi dai prelevamenti dei lavoratori autonomi. Il contribuente può vincere la presunzione dimostrando che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti hanno pagato specifici beneficiari, con prova concreta e non fondata su presunzioni o equità (Cass. n. 15161 del 2020).

La presunzione legale non richiede i requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ. e la prova richiesta è analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento (Cass. n. 13112 del 2020). A fronte dei prelievi non giustificati il contribuente imprenditore può eccepire l’incidenza dei costi, come affermato da Cass. n. 6874 del 2023. Le verifiche possono estendersi ai conti di coniuge o familiari in presenza di elementi sintomatici (Cass. n. 549 del 2020).

Nel caso concreto la motivazione non è apparente, ma erronea. La Commissione, da un lato, enuncia la necessità di una prova adeguata e rigorosa; dall’altro, ritiene la prova generica assolta senza esaminare le singole rimesse. Il secondo motivo è accolto, il primo rigettato: la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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