Improcedibile il ricorso se manca il deposito della sentenza con relata (Cass. civ. Sez. II n. 8978 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, dell’avvenuta notificazione della sentenza impugnata impegna la parte a subire le conseguenze di quanto dichiarato e fa sorgere in capo alla stessa l’onere di depositare, nel termine previsto dall’art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ., copia autentica della sentenza munita della relata di notifica. L’omissione di tale deposito, espressamente sanzionata a pena di improcedibilità, impedisce alla Corte di verificare il rispetto del termine breve di impugnazione e non può essere recuperata mediante produzione tardiva ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ.. La declaratoria di improcedibilità del ricorso principale, fondata su di un fatto oggettivo acquisito al processo, rende inefficace, ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ., il ricorso incidentale, che resta soggetto allo stesso termine breve e deve qualificarsi tardivo.

Il Fatto

Due acquirenti convennero nel 2015 davanti al Tribunale di Trento la società venditrice e il Comune, deducendo che una variante urbanistica aveva consentito la realizzazione di nuove palazzine al posto della strada e dei parcheggi originariamente previsti, privando le unità abitative di luce e panorama. Chiesero la risoluzione dei contratti per inadempimento, con restituzione del prezzo e, in subordine, il risarcimento del danno.

Il giudice di primo grado dichiarò il difetto di giurisdizione verso il Comune, rigettò la risoluzione e condannò la società al risarcimento per il minor valore degli immobili. La Corte di appello di Trento, accogliendo l’appello principale della società, rigettò la domanda risarcitoria e confermò la reiezione della risoluzione, rilevando che le ragioni dell’acquisto erano rimaste nella sfera soggettiva delle compratrici. Le attrici ricorsero per cassazione; la società resistette con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare e assorbente il profilo di ammissibilità del ricorso principale. Le ricorrenti avevano dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata era stata loro notificata il 26.9.2019, ma non avevano depositato la copia autentica munita di relata, come confermato dall’attestazione di cancelleria.

Il collegio ricorda che la dichiarazione di avvenuta notificazione costituisce un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e rappresenta una manifestazione di autoresponsabilità della parte. Da essa deriva l’onere di depositare la sentenza con relata nel termine fissato dall’art. 369 cod. proc. civ., senza possibilità di recupero mediante la produzione tardiva consentita dall’art. 372 cod. proc. civ..

Sul punto la Corte richiama i propri precedenti, tra cui Sezioni Unite n. 21349 del 2022, Cass. n. 24023 del 2023, Cass. n. 15832 del 2021 e Cass. n. 1295 del 2018. Nel caso concreto la sentenza d’appello era stata pubblicata il 20.9.2019, mentre il ricorso era stato notificato il 25.11.2019, oltre il termine breve di sessanta giorni previsto dall’art. 325 cod. proc. civ.. La verifica di tale circostanza è resa impossibile proprio dalla mancanza della relata.

Il ricorso principale è dunque dichiarato improcedibile. Da tale statuizione discende l’inefficacia del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ.: secondo la giurisprudenza citata (Cass. n. 14497 del 2020, Cass. n. 19188 del 2018, Cass. n. 2381 del 2014, Cass. n. 26902 del 2011), la norma opera non solo in caso di inammissibilità, ma anche quando il ricorso principale sia dichiarato improcedibile.

Il ricorso incidentale è pertanto qualificato tardivo: il mancato deposito della sentenza con relata è un fatto oggettivo acquisito al processo, che esplica i suoi effetti anche sul controricorrente, il quale resta soggetto al medesimo termine breve. Le spese di giudizio sono compensate. La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, escludendolo per la parte ricorrente incidentale (Cass. n. 1343 del 2019; Cass. n. 18348 del 2017).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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