Inerenza dei costi e sindacato sulle scelte del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 4663 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, il sindacato dell’Amministrazione finanziaria sull’inerenza dei costi non può spingersi fino a valutare la convenienza economica delle scelte contrattuali del contribuente, poiché la libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost. riserva all’imprenditore la determinazione delle strategie commerciali, salvo che la sproporzione tra prestazioni sia evidente ictu oculi. L’Ufficio può contestare l’incongruità e l’antieconomicità della spesa quali indici sintomatici della carenza di inerenza, ma grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni. In tema di IRAP, l’esercizio di professioni in forma associata costituisce presupposto d’imposta ex lege, essendo implicita l’autonoma organizzazione, senza che occorra accertarla in concreto.

Il Fatto

Uno studio legale associato e i suoi soci impugnavano gli avvisi di accertamento emessi per l’anno 2012, con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione i canoni di locazione dedotti per un immobile strumentale, parte delle spese comuni non riaddebitate ai collaboratori e contestava la soggettività passiva ai fini IRAP. La Commissione tributaria provinciale accoglieva in parte il ricorso; la pronuncia era appellata da entrambe le parti e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado respingeva l’appello dell’Ufficio e accoglieva quelli incidentali dei contribuenti.

L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con quattro motivi, incentrati sul contraddittorio endoprocedimentale, sull’inerenza dei costi, sul riaddebito delle spese comuni e sulla soggettività passiva IRAP. I contribuenti resistevano con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il terzo motivo, relativo al procedimento. I contribuenti avevano presentato osservazioni ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 entro i sessanta giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione, e l’Ufficio aveva atteso tali osservazioni prima di notificare gli avvisi. Secondo la giurisprudenza richiamata, l’avviso è valido anche se non menziona le osservazioni, poiché l’Amministrazione ha l’obbligo di valutarle ma non di esplicitarne l’esito in motivazione. Il motivo è pertanto fondato.

Quanto al primo motivo, sull’inerenza dei canoni di locazione, la Corte lo ritiene infondato. L’Ufficio contestava l’antieconomicità della scelta di locare l’immobile anziché acquisirlo in leasing, poiché il costo complessivo sarebbe risultato superiore. La Corte ribadisce che il sindacato sull’inerenza non può interferire nelle scelte imprenditoriali, salvo sproporzione evidente, e che l’antieconomicità rileva solo come indice probatorio della carenza di inerenza. La libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost. riserva al contribuente la valutazione dell’economicità delle proprie scelte, con l’onere di documentarle.

Il secondo motivo, sul riaddebito delle spese comuni, è dichiarato inammissibile. La fattispecie evocata dall’Ufficio riguarda professionisti che, senza vincoli associativi, condividono lo stesso studio; nel caso di specie, invece, i collaboratori operano alle dipendenze dei titolari, senza alcun rapporto paritetico di colleganza, e la struttura appartiene esclusivamente ai titolari.

Il quarto motivo è fondato. La Corte di merito aveva escluso la soggettività passiva IRAP ritenendo che il lavoro dello studio scaturisse dall’attività personale dei soci. Tale affermazione contrasta con il principio delle Sezioni Unite n. 7371 del 2016: l’esercizio di professioni in forma societaria costituisce presupposto d’imposta ex lege, essendo l’autonoma organizzazione implicita nella forma associata. La prova contraria può riguardare solo l’inesistenza del vincolo associativo, non l’insussistenza dell’organizzazione.

La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, limitatamente ai motivi accolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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