Beneficium excussionis inapplicabile alla riscossione dell’IRAP dal socio (Cass. civ. Sez. 5 n. 8190 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficium excussionis di cui all’art. 2304 cod. civ., in tema di riscossione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società, può essere eccepito dal socio che impugna la cartella di pagamento notificatagli. In tale ipotesi, se si tratta di società in nome collettivo, incombe sull’amministrazione creditrice l’onere di provare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, a meno che tale insufficienza non risulti aliunde dimostrata in modo certo. Il beneficio della preventiva escussione non opera, invece, per i tributi il cui presupposto impositivo si realizza direttamente in capo ai soci, come l’IRAP, attesa la natura trasparente della società. In tal caso, il socio non può opporre alcuna eccezione fondata sull’art. 2304 cod. civ. alla pretesa erariale.

Il Fatto

Un contribuente impugnava la cartella di pagamento notificatagli quale socio e legale rappresentante di una società in nome collettivo, per somme dovute a titolo di IVA, IRAP e sanzioni in relazione all’anno d’imposta 2005. Le pretese erariali trovavano fondamento in avvisi di accertamento e atti di contestazione divenuti definitivi nei confronti della società. Il contribuente eccepiva, tra l’altro, la violazione del beneficium excussionis previsto dall’art. 2304 cod. civ., ossia la mancata preventiva escussione del patrimonio sociale prima dell’azione diretta nei confronti del socio.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, ritenendo la cartella di pagamento atto assimilabile al precetto e non atto di esecuzione. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia accoglieva invece l’appello del contribuente, rilevando che l’amministrazione finanziaria non aveva fornito prova dell’insufficienza del patrimonio sociale, non ritenendo sufficiente la produzione del modello Unico SP della società, e che il beneficio non era comunque applicabile alle somme richieste a titolo di IRAP.

La Motivazione della Corte

La Cassazione, pronunciandosi sul primo motivo di ricorso, richiama il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 28709 del 2020, secondo cui, per i tributi il cui presupposto impositivo è realizzato dalla società, in caso di società in nome collettivo è l’amministrazione creditrice a dover provare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, salvo che tale insufficienza non emerga comunque in modo certo da altri elementi.

Nella specie, la Corte ritiene che tale prova sia stata fornita dall’Agenzia delle Entrate mediante la produzione, in appello, del modello Unico SP della società per l’anno d’imposta 2019, dal quale risultava un patrimonio netto negativo di euro 548.781,00, a fronte di una pretesa erariale complessiva di euro 656.016,44. Tale dato, provenendo dalla stessa società dichiarante, è ritenuto sufficiente a riscontrare l’insussistenza di un patrimonio sociale utile a soddisfare, anche solo parzialmente, le pretese erariali.

Quanto al secondo motivo, la Cassazione rammenta che, come osservato dalle Sezioni Unite, il presupposto impositivo dell’IRAP si realizza direttamente in capo ai soci, essendo la società un mero schermo trasparente. Ne deriva che il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale non è invocabile dal socio per i tributi di questo tipo, poiché la relativa obbligazione non trova fondamento in un presupposto realizzato dalla società.

Poiché la cartella impugnata comprendeva anche somme a titolo di IRAP, e considerato che il contribuente non era tenuto a beneficiare della preventiva escussione rispetto a tale tributo, la Corte accoglie integralmente il ricorso dell’amministrazione finanziaria, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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