Spese nel monitorio: rileva il momento della notifica del decreto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4732 del 23.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di ingiunzione, ai fini della regolazione delle spese, la fase monitoria e quella di opposizione costituiscono un unico processo e la soccombenza va verificata al momento della notifica del decreto, non a quello della sua emissione. Ove il debitore abbia integralmente pagato la sorte capitale anteriormente all’emissione del decreto, le spese della fase monitoria possono essere poste a carico dell’ingiungente. Il pagamento parziale anteriore alla notifica non integra soccombenza reciproca, ma può giustificare la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., quale effetto dell’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento dei ratei di NASpI non corrisposti dall’INPS nel periodo tra il 16 febbraio e il 19 aprile 2016, sospesi in attesa della documentazione richiesta dall’Istituto. Il giudice di primo grado, in sede di opposizione, aveva accertato l’avvenuto pagamento di due importi da parte dell’INPS, revocando il monitorio e condannando l’ingiungente alle spese. La Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello, aveva riconosciuto un residuo ancora dovuto di 114,95 euro, con interessi dalla data di consegna dell’integrazione documentale, compensando le spese di entrambi i gradi.

La ricorrente ha impugnato la statuizione sulle spese, deducendo la soccombenza dell’Istituto, che aveva pagato solo dopo l’emissione del decreto e in misura inferiore al dovuto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, incentrati sulla legittimità della compensazione. Il dato dirimente è cronologico: la documentazione richiesta dall’INPS il 6 aprile 2016 è stata inoltrata il 7 aprile; i ratei sospesi sono stati pagati il 19 aprile e il 2 maggio 2016, ricevuti il 27 aprile e il 10 maggio. Il decreto ingiuntivo risulta datato 28 aprile 2016 e depositato il 29 aprile. Il primo pagamento è dunque anteriore all’emissione stessa del monitorio.

Secondo la Corte, la soccombenza ai fini delle spese non si verifica al momento del deposito del ricorso monitorio, ma a quello della notificazione del decreto. Richiamando l’ordinanza n. 29642/2020 e il precedente Cass. n. 27234/2017, si afferma che la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo, il cui esito complessivo determina la regolazione delle spese. Ove il debitore abbia pagato integralmente la sorte capitale prima dell’emissione del decreto, le spese del monitorio possono essere poste a carico dell’ingiungente.

Nel caso concreto il pagamento è stato però soltanto parziale, con un residuo di 114,95 euro: ciò non comporta la condanna dell’ingiungente, ma giustifica la compensazione. La Corte esclude la configurabilità della soccombenza reciproca e riconduce la fattispecie all’accoglimento parziale della domanda, applicando il principio delle Sezioni Unite n. 32061/2022: l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, ma può giustificare la compensazione totale o parziale in presenza degli altri presupposti dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ..

La Corte ha inoltre ritenuto non decisiva la censura sulla legittimità della richiesta di integrazione documentale. Ciò che la sentenza impugnata ha valorizzato ai fini della compensazione è la ripresa dei pagamenti nel breve volgere di pochi giorni dall’ottemperanza, non il comportamento antecedente alla richiesta. Quanto al motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la Corte lo ha escluso per l’avvenuta risposta al motivo di appello e per la non decisività del punto.

Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

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