Inammissibile il ricorso privo di censure specifiche contro ogni ratio decidendi (Cass. civ. Sez. Lav n. 8535 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi di ricorso devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. La proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi ex art. 366, n. 4, cod. proc. civ. e determina l’inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio. Qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di rationes decidendi, ciascuna idonea a sorreggere autonomamente il decisum, i motivi devono essere specificamente riferibili a ciascuna di esse, a pena di inammissibilità.
Il Fatto
Il lavoratore proponeva opposizione avverso il decreto del Tribunale di Roma che aveva rigettato la sua domanda di ammissione al passivo della Liquidazione Coatta Amministrativa dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana. Il credito vantato concerneva differenze retributive per lo svolgimento, sin dal 21.7.2003, di mansioni superiori rispetto all’Area A, posizione economica “A2”, di inquadramento formale, riconducibili al profilo di autista-soccorritore. Il Tribunale aveva escluso il diritto al superiore inquadramento, ritenendo non provate le mansioni superiori e dichiarando la nullità del CCNI 2006-2009 di Croce Rossa Italiana, in quanto non operante alcuna trasposizione automatica della figura professionale dall’Area A all’Area B.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato l’unico motivo di ricorso, con cui il lavoratore denunciava la violazione di numerose disposizioni contrattuali collettive e dell’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 36 Cost. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe erroneamente impostato il giudizio trifasico di sussunzione delle mansioni, trascurando la disciplina contrattuale applicabile ratione temporis.
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile. La prima censura, incentrata sull’erronea impostazione del giudizio trifasico, non aggrediva in modo specifico la ratio decidendi del decreto impugnato. Tale ratio era fondata sul convincimento del Tribunale circa il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del ricorrente circa l’esecuzione in concreto delle mansioni di “autista soccorritore”. La seconda parte del motivo, contestando la valutazione delle risultanze istruttorie, investiva materia riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.
La Corte ha rilevato che il provvedimento impugnato si fondava su un’autonoma e ulteriore ratio decidendi, relativa alla nullità dell’art. 12 del CCNI di Croce Rossa Italiana 2006-2009 per contrasto con le disposizioni del CCNL. A fronte di tale duplice fondamento, il ricorrente nulla aveva dedotto specificamente avverso la seconda ragione, limitandosi a riproporre argomenti già sviluppati in contenzioni analoghi, senza considerare la specificità della fattispecie.
Richiamando la giurisprudenza consolidata, la Corte ha ribadito che, quando la decisione impugnata si fonda su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili a ciascuna di dette ragioni. L’inammissibilità della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, non potendo essi comunque determinare l’annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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