Esenzione IRAP Sicilia esclusa per l’impresa prevalentemente esportatrice (Cass. civ. Sez. V n. 4782 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’IRAP concessa dall’art. 15 della legge regionale Sicilia n. 21 del 2003 non spetta all’impresa la cui attività sia prevalentemente rivolta all’esportazione. Il divieto di aiuti alle attività connesse all’esportazione posto dall’art. 1, lett. d), del regolamento CE n. 1998/2006 opera anche quando l’aiuto resti sotto la soglia de minimis, perché tali aiuti sono idonei a incidere sugli scambi tra Stati membri in modo diretto, attribuendo un vantaggio concorrenziale ai prodotti esportati, o indiretto, inducendo contromisure simmetriche degli altri Stati. La compatibilità con il mercato interno va valutata sulla base della sola suscettibilità dell’aiuto di falsare la concorrenza, non richiedendosi un effetto reale sugli scambi. L’art. 35 TFUE non osta a tale conclusione, poiché la norma che vieta gli aiuti all’esportazione non introduce restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società contribuente un avviso di accertamento con cui contestava, per l’anno d’imposta 2007, l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e recuperava l’IRAP dichiarata per il 2006. La società aveva invocato nel quadro IRAP il codice di esenzione E5, corrispondente all’agevolazione di cui all’art. 15 della legge regionale Sicilia n. 21 del 2003, contestata dalla Commissione europea come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.
La C.t.p. di Messina accoglieva il ricorso, ritenendo legittima l’esenzione, almeno nella misura de minimis. La C.t.r. della Sicilia, con sentenza n. 713/2/2021, accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio: confermava l’annullamento relativo alle fatture inesistenti, ma negava l’esenzione IRAP in ragione dell’attività di esportazione svolta dalla società. Avverso tale decisione la contribuente proponeva ricorso per cassazione, resistito dall’Agenzia con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda su un unico motivo, con cui la società lamenta la falsa applicazione dell’art. 1, lett. d), del regolamento CEE n. 1998/2006: secondo la tesi della ricorrente, la Commissione europea avrebbe inteso contemperare la tutela della libera concorrenza con l’interesse degli Stati ad agevolare, entro limiti quantitativi predeterminati, i soggetti meritevoli di tutela.
La Corte muove dall’art. 15 della legge regionale Sicilia n. 21 del 2003, che subordina espressamente l’applicazione della disposizione agevolativa al rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e alla definizione della procedura di controllo. Il principio del primato del diritto dell’Unione europea impone, in caso di conflitto, la prevalenza della disciplina europea su quella nazionale.
L’art. 107 TFUE sancisce l’incompatibilità con il mercato interno degli aiuti che, favorendo talune imprese o produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Non è necessario un effetto reale sugli scambi: è sufficiente la suscettibilità dell’aiuto di incidervi, poiché la tutela del gioco della libera concorrenza opera in via preventiva. Il regolamento CE n. 1998/2006, applicabile ratione temporis, esclude dal proprio ambito, alla lett. d), gli aiuti alle attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri.
Nel caso di specie non è contestato che la società abbia realizzato cessioni con l’estero di importo rilevante in ciascuno degli anni considerati. La C.t.r. ha quindi correttamente concluso per la non applicabilità del regime agevolativo, poiché l’aiuto andrebbe a falsare la libera concorrenza tra i paesi della CEE, essendo l’attività della contribuente prevalentemente di esportazione.
La Corte respinge l’argomento fondato sull’art. 35 TFUE, che vieta le restrizioni quantitative all’esportazione tra Stati membri. La norma del regolamento riguarda anche le esportazioni verso Stati terzi, rispetto alle quali l’art. 35 TFUE non opera; essa non stabilisce direttamente restrizioni quantitative e non può qualificarsi come misura di effetto equivalente, limitandosi a imporre agli Stati di astenersi dal concedere un certo tipo di aiuti. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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