Autocertificazione de minimis ammessa nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 12685 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario l’autocertificazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 è prova ammissibile del rispetto del limite de minimis degli aiuti di Stato, in deroga al divieto di cui all’art. 7, comma quarto, d.lgs. n. 546/1992. La deroga opera per il periodo antecedente all’entrata in funzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito dall’art. 52 legge n. 234/2012, e trova fondamento nell’art. 6, § 2, regolamento UE n. 1407/2013, che la prevede come rimedio temporaneo. La dichiarazione può essere resa anche in un momento successivo alla domanda di rimborso, poiché il contribuente è attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi della pretesa. Il triennio di riferimento decorre dal momento dell’ottenimento del primo aiuto e si calcola su base mobile. Il giudice di merito che reputi inammissibili le prove così prodotte e ometta di esaminarle incorre in violazione dei principi sul riparto dell’onere probatorio.

Il Fatto

Il contribuente aveva presentato all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso della differenza tra quanto versato e quanto stabilito dall’art. 1, comma 1011, legge n. 296/2006, per gli anni d’imposta dal 2002 al 2005, in relazione ai redditi di pensione e di lavoro autonomo. A fronte del silenzio dell’Ufficio, ha proposto ricorso davanti alla C.t.p. di Catania, che lo ha accolto. L’Agenzia ha appellato e la C.t.r. della Sicilia ha ribaltato la decisione, accogliendo il gravame.

Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, censurando la valutazione delle prove e il riparto degli oneri probatori. L’Agenzia ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il secondo, terzo e quarto motivo, per connessione delle censure. Il fulcro è la natura dell’autocertificazione nella materia degli aiuti di Stato: stabilire se essa possa essere ammessa nel processo tributario, in deroga al divieto generale, e con quale estensione temporale.

Il Collegio richiama un proprio recente arresto (Cass. n. 34530 del 2024) secondo cui, in tema di agevolazioni per calamità naturali, il giudice nazionale deve verificare la compatibilità del beneficio con il regolamento de minimis ovvero la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 107, § 2, lett. b), TFUE. Il contribuente che intende fruirne deve provare che l’ammontare complessivo degli aiuti ottenuti nel triennio non supera la soglia prevista.

La Corte ricorda che il contribuente che impugna il rigetto dell’istanza di rimborso riveste la qualità di attore in senso sostanziale: grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi, mentre le difese dell’Ufficio non sono soggette a preclusioni, salvo il giudicato interno. Il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non restringe il thema decidendum quando sia stato chiesto il rigetto integrale della domanda.

Quanto alla prova, l’art. 6, § 2, regolamento UE n. 1407/2013 prevede espressamente l’autocertificazione come rimedio temporaneo in attesa del Registro nazionale, operativo dal maggio 2017. L’art. 10 d.m. n. 115/2017 ne delimita l’ambito temporale. Ne consegue che, nel periodo antecedente, l’autodichiarazione è forma probatoria consentita per dimostrare il fatto negativo del non superamento dei limiti, purché gli aiuti restino de minimis. La dichiarazione può essere resa anche dopo la domanda di rimborso, con le forme del d.P.R. n. 445/2000, sotto responsabilità penale, e trova ingresso nel processo tributario. A presidio degli indebiti vantaggi operano gli artt. 316-ter e 640-bis cod. pen.

Sul triennio, la Corte richiama i propri precedenti (Cass. n. 29081 del 2023, n. 25150 del 2023, n. 22562 del 2023, n. 9375 del 2023, n. 17199 del 2019): il periodo decorre dal momento dell’ottenimento del primo aiuto e si calcola su base mobile, dovendosi considerare il triennio 2001-2003. Nella specie, la C.t.r. ha ritenuto inammissibili le prove tempestivamente prodotte, negando i benefici perché l’autocertificazione era stata depositata solo in sede di memorie, con una motivazione di cui non è agevole scorgere l’iter logico-giuridico. L’accoglimento dei motivi comporta l’assorbimento del primo, la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice a quo in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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