Inammissibile il ricorso contro la sola motivazione di merito dopo l’inammissibilità dell’appello (Cass. civ. Sez. I n. 4783 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice d’appello, dopo aver dichiarato l’inammissibilità del gravame e così essersi privato della potestas judicandi, esamini comunque il merito dell’impugnazione, le argomentazioni svolte su quest’ultimo aspetto sono meramente ipotetiche e virtuali, perché ininfluenti ai fini della decisione. Ne consegue che la parte soccombente non ha onere né interesse a impugnarle, ma è tenuta a censurare soltanto la statuizione pregiudiziale d’inammissibilità, che costituisce la vera ragione della decisione. È quindi ammissibile il ricorso che si rivolga alla sola pronuncia pregiudiziale, mentre è inammissibile per difetto di interesse quello che miri a sollecitare un sindacato sulla sola motivazione di merito, la quale si configura come mero obiter dictum concretamente privo di effetti giuridici.

Il Fatto

Una società, cessionaria del ramo d’azienda di un’impresa edile, ha convenuto in giudizio il Comune committente per ottenere il saldo del corrispettivo dovuto per i lavori di ampliamento di un’opera pubblica, oltre agli interessi per il ritardo nei pagamenti. Il Tribunale ha rigettato la domanda, rilevando la genericità delle indicazioni fornite e la mancata prova dell’an e del quantum del credito.

La Corte d’appello ha respinto l’impugnazione, osservando in via pregiudiziale il difetto di specificità dell’appello e aggiungendo, ad abundantiam, che non era stata offerta la prova del credito residuo, dei lavori eseguiti e dell’avveramento della condizione pattuita nella transazione tra la cedente e il Comune. La società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un errore di percezione nella ricognizione della documentazione prodotta, non avendo tenuto conto dell’errore contabile commesso dall’Amministrazione nella liquidazione delle somme. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 26 della legge n. 109/1994 e del d.m. n. 145/2000, lamentando che il credito per interessi sarebbe stato ritenuto non provato nonostante la puntuale indicazione degli importi nell’atto di citazione.

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le censure proposte concernono la prova del credito e non investono la ratio decidendi della sentenza impugnata, che, nel rigettare l’impugnazione, ha osservato soltanto ad abundantiam che la riduzione del petitum operata in appello non consentiva di dissolvere l’incertezza sulla causale della pretesa. La Corte territoriale ha infatti rilevato in via pregiudiziale il difetto di specificità dell’appello, non recando esso argomentazioni idonee a dimostrare che nell’atto di citazione fossero stati adeguatamente indicati i criteri di determinazione della somma e le opere allegate a sostegno della pretesa.

Il principio affermato è che, quando il giudice d’appello dichiara l’inammissibilità del gravame e tuttavia esamina il merito, le argomentazioni su quest’ultimo sono virtuali e ininfluenti: la parte soccombente deve censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità, che costituisce la vera ragione della decisione, mentre è inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione che investa la sola motivazione sul merito, configurandosi questa come mero obiter dictum.

A sostegno la Corte richiama un orientamento consolidato, citando Sez. lav. n. 29529 del 2022, Sez. I n. 11675 del 2020 e Sez. VI n. 30393 del 2017. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed Euro 200,00 per esborsi. La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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