Litisconsorte necessario non soccombente non può essere condannato alle spese (Cass. civ. Sez. III n. 6387 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condanna alle spese di lite presuppone una effettiva soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., che va accertata con riguardo alle domande proposte e alle conclusioni rassegnate. La sola posizione di litisconsorte necessario assunta dall’esecutato nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi non è idonea, di per sé, a fondare la condanna alle spese in favore della parte opposta. Il litisconsorte che non abbia proposto l’opposizione, non ne abbia chiesto l’accoglimento e non abbia preso posizione sul suo merito, rimettendosi al giudice, non è soccombente, sicché la sua condanna alle spese è erronea in diritto.
Il Fatto
Nel corso di una procedura di esecuzione forzata immobiliare, uno dei debitori esecutati proponeva opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. L’altra debitrice esecutata veniva evocata in giudizio quale litisconsorte necessaria.
Il Tribunale dichiarava inammissibile l’opposizione e condannava alle spese di lite, in solido, l’opponente e la litisconsorte. Quest’ultima impugnava in cassazione il solo capo relativo alle spese, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e, in via subordinata, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto erronea in diritto la ragione posta dal giudice di merito a fondamento della condanna. Il Tribunale si era limitato a osservare che la litisconsorte non poteva considerarsi “estranea” al giudizio di opposizione, essendo destinataria dell’atto di precetto e del pignoramento e dunque litisconsorte necessaria. Tale qualificazione, osserva la Corte, è pacifica ma non giustifica la condanna alle spese.
Il principio è netto: la condanna presuppone un’effettiva soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., da valutare in relazione alle domande proposte e alle conclusioni rassegnate. Il mancato accoglimento dell’eccezione di “estraneità” non determina alcuna soccombenza, e la motivazione del provvedimento impugnato non consentiva di ricondurre la condanna a una concreta soccombenza, apparendo legata alla sola posizione di litisconsorte necessaria.
La Corte ha poi verificato la “sostanza” della posizione processuale della ricorrente. Questa non aveva proposto l’opposizione, non ne aveva chiesto l’accoglimento e non aveva preso posizione sulle questioni in essa poste, rimettendosi espressamente al Tribunale. Il riferimento, contenuto in una delle conclusioni, alla sospensione dell’esecuzione è stato qualificato come mero refuso, trattandosi di questione estranea all’oggetto della fase di merito dell’opposizione, nella quale il provvedimento cautelare resta prerogativa esclusiva del giudice dell’esecuzione.
La Corte ha aggiunto che la richiesta era meramente subordinata e, nei fatti, non esaminata, e non era stata espressamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. Ne deriva che le conclusioni della litisconsorte non possono intendersi come resistenza all’opposizione, con conseguente insussistenza di ogni soccombenza e conferma dell’errore di diritto nella condanna alle spese.
Il secondo motivo, relativo alla pronuncia ultra petita, è rimasto assorbito dall’accoglimento del primo. Il ricorso è stato accolto e la sentenza cassata in relazione al solo capo sulle spese; non è stato disposto rinvio, essendo le spese dell’intero giudizio integralmente compensate tra ricorrente e controricorrente.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
- Art. 92 c.p.c. – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 617 c.p.c. – Forma dell'opposizione