Chiavi del cancello dovute al titolare della servitù di accesso (Cass. civ. Sez. II n. 4886 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione del contratto, l’accertamento della volontà delle parti è indagine di fatto riservata al giudice di merito e la censura di violazione dei canoni legali, di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., è ammissibile solo se il ricorrente specifica le norme assunte violate e le ragioni per cui il giudice se ne sia discostato o le abbia applicate in modo illogico o insufficiente, non potendosi risolvere nella contrapposizione di una diversa lettura. Il giudice di merito che, con interpretazione sistematica ispirata alla buona fede, contemperi il diritto di chiudere il fondo con quello altrui di accedervi, non crea un’obbligazione non pattuita, ma determina il modo concreto di esercizio dei diritti reciproci, e può quindi imporre la consegna delle chiavi del cancello. È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo che denunci violazione di norme di diritto senza indicarle.
Il Fatto
Le parti stipulano un contratto con cui si riconosce a una di esse l’uso esclusivo, perpetuo e gratuito di un’area comune, con facoltà di recintarla, salvo il diritto dell’altra di accedere all’area per il controllo e la manutenzione degli impianti condominiali. Il titolare dell’uso sostituisce la serratura del cancello e non consegna le chiavi, impedendo l’accesso.
Il giudice di primo grado rigetta la domanda dell’attrice; la Corte d’Appello di Bologna riforma la decisione e condanna il convenuto a consegnare le chiavi, respingendo la sua domanda risarcitoria e compensando integralmente le spese di entrambi i gradi. Il convenuto ricorre in cassazione con cinque motivi, contrastati da controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo e il terzo motivo, per la parte non coincidente con il quinto, sono esaminati congiuntamente perché connessi. Il ricorrente sostiene che il contratto non prevedeva alcun obbligo di consegnare le chiavi e che la Corte d’Appello avrebbe così imposto un’obbligazione non convenuta.
La Corte richiama il consolidato principio per cui l’accertamento della volontà negoziale è indagine di fatto affidata al giudice di merito. Il ricorrente deve indicare le norme violate e spiegare in che modo il giudice se ne sia discostato o le abbia applicate in modo illogico, non potendosi limitare a contrapporre la propria lettura a quella della sentenza impugnata (Cass. n. 9461 del 09.04.2021).
Nel caso concreto l’interpretazione sistematica delle clausole, ispirata al principio di buona fede, contempera la facoltà di chiudere il fondo con la facoltà di accedervi, entrambe pattuite. La Corte d’Appello non ha creato dal nulla l’obbligo di consegna, ma ha stabilito il modo concreto di comporre l’esercizio dei due diritti reciprocamente riconosciuti. I motivi sono quindi infondati.
Il quarto motivo è inammissibile per difetto di specificità: prospetta la violazione di norme di diritto senza indicare quali siano. Il vizio dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto con la specifica indicazione delle affermazioni in diritto ritenute in contrasto con le norme regolatrici o con l’interpretazione della giurisprudenza (Cass. n. 14832 del 27.06.2007).
Il terzo motivo, per la parte sulla mancata prova dei pregressi accessi, e il quinto, che ripropone la questione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sono inammissibili per difetto di interesse: la Corte d’Appello non ha fondato la decisione su tali accessi. Manca inoltre il requisito della decisività del fatto e il richiamo all’art. 115 cod. proc. civ. è fuori luogo, poiché quel vizio richiede che il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti (Cass. Sez. Un. n. 20867 del 30.09.2020).
Il secondo motivo, sulla compensazione delle spese, è inammissibile: nessuna parte è risultata totalmente vittoriosa e la valutazione dell’opportunità di compensare rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità (Cass. n. 15317 del 19.06.2013; Cass. n. 30952 del 20.12.2017). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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