Obbligazione solidale risarcitoria ex art. 2055 c.c. per il conduttore che permane nell’immobile dopo la diffida dei proprietari (Cass. civ. Sez. 3 n. 6100 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condanna al rilascio di un immobile non costituisce, di per sé, il titolo dell’obbligazione risarcitoria per l’occupazione sine titulo, che va individuato nell’accertamento di merito del concorso nell’illecito. Il conduttore che, reso edotto dai legittimi proprietari dell’avvenuto accertamento giudiziale del carattere abusivo dell’occupazione del suo dante causa, permane nella detenzione dell’immobile senza rilasciarlo, concorre con il locatore a non domino nella commissione del medesimo illecito. Da tale concorso ex art. 2055 c.c. sorge un’obbligazione risarcitoria plurisoggettiva connotata dalla solidarietà, a decorrere dalla diffida e sino alla data dell’effettivo rilascio. La buona fede del conduttore, originariamente sussistente, viene meno a seguito della diffida, non potendo egli ignorare di detenere il bene in pregiudizio dei legittimi proprietari.
Il Fatto
Gli eredi della proprietaria di un edificio, dopo aver ottenuto in tre diversi giudizi l’accertamento dell’occupazione abusiva di un appartamento e la condanna dell’occupante al pagamento di un’indennità e al rilascio dell’immobile, citarono in giudizio anche il conduttore dell’appartamento, chiedendone la condanna in solido con l’occupante al pagamento dell’indennità di indebita occupazione. Il conduttore, che aveva stipulato il contratto di locazione con il coniuge dell’occupante, era stato diffidato dai proprietari a rilasciare l’immobile solo nel 2008, dopo l’accertamento giudiziale dell’illegittimità dell’occupazione. Il Tribunale accolse la domanda, condannando il conduttore al pagamento di una somma a decorrere dalla diffida, e la Corte d’Appello confermò la decisione, ravvisando la sua responsabilità solidale con l’occupante per il periodo successivo alla diffida e sino all’effettivo rilascio. Avverso tale sentenza, il conduttore ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 1292 c.c., sostenendo l’insussistenza di un’obbligazione solidale per mancanza di un titolo costitutivo, non rinvenibile né nella sentenza che lo aveva condannato al rilascio né in quella che aveva condannato la sola occupante al pagamento dell’indennità. La Corte, dopo aver rilevato il carattere perplesso della censura, che mescolava profili di violazione di legge e di vizio di motivazione, ne ha affermato la manifesta infondatezza. Quanto al difetto motivazionale, la sentenza impugnata presenta un apparato argomentativo coerente e privo delle gravi lacune che sole legittimano il sindacato di legittimità. Quanto alla violazione di legge, la Corte ha chiarito che il titolo dell’obbligazione risarcitoria non va ricercato nelle precedenti pronunce, ma nell’accertamento di merito del concorso del conduttore nel medesimo illecito dell’occupante, realizzatosi nel periodo tra la diffida e l’effettivo rilascio. Tale concorso fa sorgere, ai sensi dell’art. 2055, primo comma, cod. civ., un’obbligazione risarcitoria plurisoggettiva connotata dalla solidarietà.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava l’omessa valutazione del suo comportamento secondo buona fede. La Corte ha respinto la censura, rilevando che la Corte territoriale aveva debitamente considerato la questione, ritenendo che la buona fede, originariamente sussistente, fosse venuta meno a seguito della diffida del 2008, allorché il conduttore, reso edotto dell’accertamento giudiziale dell’abusività dell’occupazione, avrebbe dovuto rilasciare l’immobile o versare il canone agli aventi diritto.
Con il terzo motivo, il ricorrente deduceva l’omesso esame dell’eccezione di prescrizione e della censura sulla condanna alle spese. Anche tale motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata aveva dato atto e motivatamente rigettato le doglianze, considerando il concorso del ricorrente nell’occupazione abusiva sino al marzo 2017 e riducendo il risarcimento in considerazione dei pagamenti effettuati a partire dal febbraio 2015.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità e alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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