Plusvalenza da cessione del diritto di superficie su terreno agricolo non tassabile (Cass. civ. Sez. V n. 4928 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di imposte sui redditi, la plusvalenza derivante dalla cessione del diritto di superficie su un terreno agricolo non è soggetta a tassazione come reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. b) o l), TUIR, indipendentemente dal decorso del quinquennio dall’acquisto. La lett. b) è applicabile alle sole aree fabbricabili, mentre l’equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento della proprietà, prevista dall’art. 9, comma 5, TUIR, non consente di ricondurre l’obbligo di concedere a terzi l’utilizzo di un terreno agli obblighi “di permettere” di cui alla lett. l), riferiti a diritti personali e non reali. Ne consegue l’infondatezza della pretesa impositiva fondata sulla lett. e) del medesimo art. 67.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente, recuperando a tassazione ai fini Irpef, per l’anno d’imposta 2013, le somme percepite da una società a titolo di corrispettivo per la cessione del diritto di superficie su un terreno agricolo destinato alla realizzazione di un impianto eolico. L’Erario aveva qualificato tali somme come redditi di natura fondiaria ex art. 67, comma 1, lett. e), TUIR.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso degli eredi del contribuente e la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva respinto l’appello dell’Ufficio, richiamando l’art. 9, comma 5, TUIR e la lett. b) del medesimo art. 67. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, cui le parti intimate hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. b) ed e), TUIR. Secondo la ricorrente, la sentenza d’appello avrebbe errato nel ritenere applicabile la tassazione delle plusvalenze immobiliari solo se realizzate entro cinque anni dall’acquisto, dovendosi invece seguire l’orientamento di ordinanza n. 30406/2018, che avrebbe ricondotto i proventi dell’affitto di terreno per uso non agricolo alla lett. e).

La Corte ritiene la censura infondata. Richiamando la propria ordinanza n. 6726/2021, resa tra le stesse parti per un precedente anno d’imposta, il Collegio dà continuità ai principi affermati a partire dalla sentenza n. 15333/2014. In particolare, si afferma che la plusvalenza da cessione del diritto di superficie su terreno agricolo non è tassabile come reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. b) o l), TUIR, sia nel caso in cui siano trascorsi almeno cinque anni dall’acquisto, sia nel caso di cessione infraquinquennale.

La ratio riposa su due argomenti. Da un lato, la lett. b) è applicabile alle sole aree fabbricabili. Dall’altro, l’equiparazione tra trasferimento di un diritto reale di godimento e trasferimento della proprietà, stabilita dall’art. 9, comma 5, TUIR, non permette di ricondurre l’obbligo di concedere a terzi l’utilizzo di un terreno agli obblighi “di permettere” della lett. l), che concernono diritti personali e non reali.

La sentenza impugnata si è uniformata a tali principi. Essa ha inoltre osservato che il precedente richiamato nel ricorso concerneva una diversa fattispecie, ossia l’affitto parziale di un terreno agricolo per uso non agricolo, senza trasferimento di alcun diritto reale in capo a terzi. La decisione risulta pertanto immune dal vizio denunciato.

Consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese. Non si dà luogo a condanna ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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