Mutuo, omessa indicazione ISC e interessi moratori sotto soglia (Cass. civ. Sez. I n. 5408 del 01.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’erronea indicazione dell’ISC nel contratto di mutuo, ove il TAEG sia diverso dal primo, non costituisce causa di nullità del contratto, poiché la disciplina di trasparenza bancaria non sanziona con l’invalidità negoziale la mera difformità informativa. In tema di interessi usurari, il ricorso per cassazione che censuri la valutazione di non superamento della soglia deve confrontarsi con la statuizione espressa sul punto dal giudice di merito: in difetto, la doglianza è inammissibile per difetto di concludenza. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale, dovendo la sentenza consentire di individuare l’iter argomentativo seguito. La mancata allegazione del contenuto delle censure d’appello integra violazione dell’onere di autosufficienza.
Il Fatto
Due mutuatari convenivano in giudizio la banca per sentire dichiarare la nullità delle clausole di due contratti di mutuo relative alla determinazione degli interessi. A fondamento della domanda allegavano l’indicazione in contratto di un ISC diverso dal TAEG e l’usurarietà degli interessi di mora pattuiti.
Il Tribunale respingeva la domanda, rilevando che l’erronea indicazione dell’ISC non era causa di nullità e che non vi era allegazione dell’applicazione degli interessi moratori. La Corte di appello confermava la decisione, aggiungendo che i tassi di mora erano stati determinati in misura inferiore al rispettivo tasso soglia. I mutuatari propongono quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; la banca resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 1 l. 7 marzo 1996, n. 108, e 1419 e 1815 cod. civ., per avere la sentenza ritenuto irrilevanti gli interessi moratori ai fini dell’accertamento dell’usurarietà. La Corte dichiara il motivo inammissibile: la Corte territoriale aveva affermato che i tassi di mora pattuiti risultavano sotto soglia alla data della pattuizione nel trimestre di corrispondenza. La censura non prende in considerazione tale statuizione e non si confronta con la ratio decidendi espressa sul punto, risultando priva della necessaria concludenza.
Il secondo motivo lamenta la motivazione «apparente» e «perplessa», per l’accorpamento delle specifiche censure. Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha riferito che l’appello si articolava su due profili — rilevanza dell’errata indicazione dell’ISC e applicazione della disciplina antiusura — osservando che la prima non incideva sulla validità del contratto e che la misura degli interessi di mora era inferiore alla soglia applicabile ratione temporis. Tale motivazione consente di individuare l’iter argomentativo, rispettando il principio del minimo costituzionale, richiamato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e dalle successive Cass. n. 13621 del 2024, n. 9807 del 2024 e n. 6127 del 2024. Quanto alla dedotta sommarietà della motivazione, la mancata allegazione del contenuto delle censure d’appello non consente di valutarne la fondatezza, non risultando rispettato l’onere di autosufficienza.
Il terzo motivo censura il rigetto della richiesta di consulenza tecnica d’ufficio. Il motivo è inammissibile: la Corte territoriale ha ritenuto corretta la decisione di non ammettere la CTU in ragione dell’accertamento sul mancato superamento, da parte dei tassi pattuiti, sia corrispettivi sia moratori, delle relative soglie; tale motivazione soddisfa il minimo costituzionale e consente di comprendere le ragioni della decisione.
Il quarto motivo riguarda la condanna alle spese ex art. 92 cod. proc. civ. ed è dichiarato inammissibile: il sindacato di legittimità in tema di spese è limitato ad accertare che non sia violato il principio per cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensarle. Il ricorso principale è quindi rigettato e il ricorso incidentale condizionato è dichiarato assorbito, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.